Imposta pubblicità, la targa professionale non paga

 

  La Corte di Cassazione con la sentenza 16/07/2010 n. 16722, ha modificato il suo precedente orientamento in merito all’imponibilità delle targhe degli studi professionali. Pertanto quanto stabilisce il comma 1-bis dell’art. 17, del D.Lgs. n.. 507/93, in base
al quale «l’imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati», si applica anche alle attività professionali.
 
     

 

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