Confartigianato Imprese di Viterbo ricorda che dal 1° ottobre entra in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili.
Questo strumento, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso. La relativa disciplina è contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda all’Ispettorato del lavoro la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente (Circolare n. 4 del 23 settembre 2024).
Nella circolare n. 4 del 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti obbligatoria in edilizia a partire dal 1° ottobre 2024. L’Ispettorato specifica, in particolare, che obbligati al possesso dei documenti di regolarità sono anche le ditte individuali senza lavoratori dipendenti. E’ possibile autocertificare il possesso dei requisiti fino al 31 ottobre 2024, inviando il modello tramite PEC.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, fornisce le prime indicazioni attuative per il rilascio della patente a punti in edilizia: il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
Ricordiamo che il rilascio della patente sarà subordinato a sei requisiti fondamentali, da dimostrare al momento della domanda:
- iscrizione alla Camera di Commercio C.C.I.A.A. (sia per imprese che per lavoratori autonomi);
- assolvimento obblighi formativi in materia di sicurezzaper datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori e lavoratori autonomi (per quest’ultimi l’obbligo è solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali è richiesta specifica abilitazione formativa);;
- possesso del DURC in corso di validità;
- documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa;
- certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), nei casi previsti dalla normativa;
In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.
TALE AUTOCERTIFICAZIONE ha scadenza il 1° novembre 2024, data entro cui si dovrà aver effettuato l’iscrizione al portale INL.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
SCARICA QUI L’AUTOCERTIFICAZIONE
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o abbia fornito dichiarazione mendace sul possesso dei requisiti, avrà la sospensione di mesi 12 oltre sanzione accessoria di € 60.000. Inoltre l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.
In sintesi si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
A tal riguardo, l’ufficio Ambiente & Sicurezza di Confartigianato Imprese di Viterbo, oltre a continuare a monitorare l’evoluzione normativa e tenervi aggiornati, è a disposizione per garantire un supporto affidabile e trasparente alle aziende nell’adempimento normativo richiesto.
Si invitano le imprese ed i lavoratori autonomi a contattare i nostri uffici ai recapiti 0761 337942 o all’indirizzo e.mail: elisa.migliorelli@confartigianato.vt.it per poter fissare un appuntamento per effettuare un controllo accurato dei documenti in vostro possesso e la verifica della relativa documentazione necessaria per la presentazione della domanda.
Confartigianato Imprese di Viterbo è inoltre a disposizione per la presentazione della domanda di rilascio della patente in qualità di delegati del legale rappresentate o del lavoratore autonomo.