Come è noto, il decreto legge 17 marzo 2020 Cura Italia ha previsto per le imprese, all’articolo 56, in relazione allo stato di emergenza straordinaria e di grave turbamento dell’economia, di avvalersi, previa comunicazione, in relazione alle proprie esposizioni debitorie verso i soggetti finanziatori, delle seguenti misure:
– divieto di revoca delle aperture di credito e prestiti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data di entrata in vigore del DL, degli importi accordati, sia nell’importo che nella durata a tutto il 30 settembre 2020;
– per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, della proroga dei contratti senza formalità e alle medesime condizioni di stipula;
– per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing a scadenza prima del 30 settembre 2020, sospensione del piano di ammortamento fino al 30 settembre e possibilità di dilazionare il piano di restituzione senza oneri e formalità, con facoltà dell’impresa di richiedere la sospensione della sola quota in conto capitale.
L’esercizio di questa facoltà è consentito previa presentazione di autocertificazione redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 con cui l’impresa dichiara dio aver subito temporanee carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusone dell’epidemia da COVID-19.
Attualmente gli istituti di credito stanno raccogliendo le manifestazioni di volontà delle imprese a beneficiare della sospensione, riteniamo pertanto utile fornire nel frattempo, vista la situazione di tante aziende che hanno rate in scadenza, un MODELLO FAC SIMILE scaricabile QUI che potrà essere utilizzato da subito per non penalizzare le imprese, in attesa che venga rilasciato un modello di riferimento condiviso con il sistema bancario che potrà eventualmente essere poi successivamente trasmesso alla banca come definitivo.