Viterbo, 20 giugno 2014 | ||
L’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità applicative dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di servizi consistenti nell’istallazione di stufe a pellet. Le conclusioni raggiunte sono applicabili anche al prezzo della stufa se essa viene anche istallata dal medesimo operatore, configurando l’intera operazione come una prestazione di servizi e non una fornitura di beni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lett. b) della Legge 488/1999. Tale disposizione consente di applicare l’IVA al 10% agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata, anche se di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria. la disposizione è caratterizzata da un’importante limitazione legata all’eventuale presenza di “beni di valore significativo”, identificati tassativamente dal D.M. 29 dicembre 1999, tra i quali sono menzionate le caldaie. Infatti, qualora nella prestazione sia coinvolto uno di tali beni, l’aliquota IVA del 10% è applicabile alla totalità del corrispettivo solo se il valore dei beni significativi non superi la metà del corrispettivo complessivo . in caso contrario, facendo ricorso a un semplice esempio (prestazione complessiva € 10.000, di cui €7.000 riferibili a beni considerati “significativi”) l’aliquota IVA di favore si può applicare “solo” alla parte di corrispettivo (€ 3000) non riferibile a beni “significativi”, nonché alla differenza (anch’essa € 3000) tra il valore complessivo della prestazione (€ 10.000) e quello del bene significativo (€ 7000). Sulla parte residua (€ 4000) si deve invece applicare l’aliquota IVA ordinaria, distinguendo in fattura gli importi in rapporto delle diverse aliquote. La stufa a pellet va assimilata alla caldaia, assumendo natura di “bene di valore significativo”, solo se in grado di riscaldare l’acqua per usi sanitari e quella dell’impianto di riscaldamento. Al contrario, se la stufa si limita a riscaldare l’ambiente circostante attraverso l’irraggiamento del calore, l’aliquota IVA del 10% si può applicare a tutto il corrispettivo della prestazione di servizi (€ 10.000) poiché il costo della caldaia può essere trattato come parte indistinta della prestazione stessa. Non si può applicare l’aliquota Iva del 10% ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, né ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente, né alle prestazioni professionali anche se rese nell’ambito degli interventi di recupero edilizio. Alle stufe a pellet possono essere applicate anche le detrazioni per il recupero edilizio o, ma più difficilmente, per il risparmio energetico. |