Imu sui terreni agricoli

Il dipartimento delle Finanze conferma le regole di esenzione nei comuni parzialmente montani e l’aliquota da applicare per il 2014

Chiarite le condizioni di esenzione nei comuni parzialmente montani “P”, relativamente ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP; confermata l’aliquota IMU di base dello 0,76% in assenza di una specifica misura deliberata dal Comune.

Con la risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015, il Dipartimento delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti sull’esenzione IMU relativa ai terreni agricoli situati nei comuni parzialmente montani (“P) concessi in affitto o comodato, sulla base dei criteri introdotti dal decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015.
Come già anticipato nell’Informativa n. 11/2015, il Dipartimento ha confermato che:
1. per i terreni agricoli ubicati nei comuni parzialmente montani (cioè, classificati come “P” nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT) spetta a condizione che gli stessi siano:
•    posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
•    concessi in comodato o affitto da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola.
In sostanza, per beneficiare dell’esenzione è indispensabile che il soggetto che concede il terreno in affitto o comodato ad un CD o IAP iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola (è quindi necessario, in generale, che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno);
2. l’aliquota IMU da applicare per l’anno 2014, qualora il comune non abbia deliberato per i terreni agricoli specifiche aliquote, è quella di base pari allo 0,76%.
3. infine, il Dipartimento conferma che i soggetti che hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente a terreni che risultavano imponibili ai sensi del previgente DM 28 novembre 2014 e che sono divenuti successivamente esenti a seguito dei nuovi criteri introdotti con il D.L. 4/2015, possono chiedere il rimborso di quanto versato; la compensazione è consentita solo se il Comune ha previsto con proprio regolamento tale facoltà.