Scade il 16 giugno 2015 il termine per il versamento della prima rata dovuta per la TASI e per l’IMU relativamente all’anno in corso. L’acconto è calcolato, per entrambi i tributi, sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente, con conguaglio in sede di seconda rata. Le delibere comunali per l’anno in corso dovranno essere consultate per il versamento della rata di dicembre.
Il primo appuntamento per versare i tributi locali IMU e TASI, relativi all’anno 2015, è previsto per il 16 giugno prossimo: entro tale data, deve essere versata la prima rata dell’IMU e della TASI per il 2015.
Si ricorda che sono identiche, per entrambi i tributi, le regole per quanto riguarda la misura e la base di determinazione dell’acconto (cioè, 50% del tributo dovuto sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente), ma è diverso l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dei due tributi, non sempre alternativi ma in alcuni casi coesistenti sulla medesima fattispecie impositiva.
In particolare, per entrambi i tributi (ai sensi dell’articolo 1, comma 688, legge n. 147/2013 per la TASI; ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, D.L. n. 201/2011 per l’IMU) il versamento è effettuato in due rate di pari importo, così determinate:
– la prima rata, scadente il 16 giugno, è calcolata sulla base dell’aliquota e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
la seconda rata, scadente il 16 dicembre, è calcolata:
– sulla base di aliquote e detrazioni pubblicate nel Portale del Federalismo fiscale alla data del 28 ottobre. A tal fine, i comuni devono inviare le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni, nonché i regolamenti, entro il 21 ottobre dello stesso anno esclusivamente in via telematica, per la pubblicazione dei dati nel citato Portale.
– Sulla base di aliquote e detrazioni dell’anno precedente, nel caso in cui gli atti non siano pubblicati nel Portale entro il 28 ottobre.
Sia per l’IMU che per la TASI, è prevista la facoltà di pagamento in unica rata entro il 16 giugno 2015.
Si fa presente, inoltre, che la prima rata di IMU o TASI potrebbe non coincidere esattamente con la metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente, poiché non sempre è riscontrabile un’identità di situazioni rispetto all’anno antecedente. Infatti, in sede di determinazione della prima rata, pur facendo riferimento alle aliquote e detrazioni dell’anno precedente, occorre tener conto del presupposto e della situazione soggettiva dell’anno in corso: tale chiarimento, fornito nella circolare n. 2/DF/2013 relativamente all’IMU, è valido anche per la TASI, in considerazione delle medesime regole di determinazione dell’acconto vigenti per i due tributi. Infine, si ricorda che per la TASI è prevista la facoltà per gli enti locali di inviare, dal 2015, i modelli di pagamento preventivamente compilati, salvo specifica richiesta del contribuente (art. 1, c. 688, legge n. 147/2013). Per l’IMU non è prevista analoga disposizione.