Con la nota n. 3899 del 5 marzo 2015 il Ministero del Lavoro ha risposto alle diverse richieste di chiarimento pervenute in relazione alla validità del Documento Unico Di Regolarità Contributiva (DURC) nei “lavori edili per i soggetti privati”. Dal 1° gennaio 2015 la durata del Durc per i lavori privati è ridotta a 90 giorni, stante la previsione del “Decreto del Fare” (Dl. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013) all’art. 31, commi 5 e 8 sexies, secondo i quali l’estensione della validità del DURC anche per i predetti lavori a 120 giorni aveva effetto solo fino al 31 dicembre 2014. Mentre resta a 120 giorni la durata del DURC negli appalti pubblici.
Dunque, i Durc per i lavori privati rilasciati dallo scorso 1° gennaio, anche laddove riportino ancora i 120 giorni, la validità è ridotta a 90 giorni in quanto l’estensione a 120 giorni ha operato solo fino al 31 dicembre 2014.
Si tratta tuttavia di una previsione transitoria, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 4 comma 2 dello Job Act (legge n. 78/2014 di conversione del Dl. n. 34/2014), con cui si uniforma la situazione a 120 giorni tra settore pubblico e privato. Il Dm, che doveva essere emanato entro il 20 luglio 2014, ridefinirà inoltre i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica stessa, introducendo il cosiddetto “Durc telematico”: il documento sarà sostituito da un’interrogazione – da effettuare “con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale” – nelle banche dati di Inail, Inps e Casse edili, che sarà sufficiente per verificare la regolarità contributiva delle imprese. L’esito dell’interrogazione avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituirà ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), ove previsto.