GREEN PASS – Nuove Faq del Governo per l’applicazione dell’obbligo sui luoghi di lavoro

12. Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?

No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

13. L’obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui “sede lavorativa” è collocata all’aperto?

Sì. L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso.

14. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?

Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti. 

15. I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?

Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane.

È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.

16. I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?

I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

17. Se per cinque giorni la badante non fornisce un green pass valido, il datore di lavoro può procedere alla sua sostituzione per 10 giorni, rinnovabili una volta? In caso affermativo, la badante da sostituire è convivente con il datore di lavoro (o con un suo familiare che beneficia della prestazione lavorativa), deve lasciare l’alloggio alla sostituta?

Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore. Se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà quindi abbandonare l’alloggio.

18. Il contratto collettivo nazionale prevede, per le badanti conviventi, che il datore di lavoro fornisca loro anche il vitto e l’alloggio o, in alternativa, una indennità sostitutiva. In caso di sospensione per mancanza di green pass, si sospendono anche le componenti vitto e alloggio? La badante dovrà quindi lasciare l’alloggio in cui vive abitualmente?

Il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura aventi natura retributiva sicchè, alla luce della disciplina legale e della corrispettività del rapporto di lavoro domestico, è corretta la mancata attribuzione delle stesse in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa.

19. Se la badante convivente, pur in possesso di green pass, risulta positiva, dove deve trascorrere la quarantena?

La normativa vigente prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena. Se la badante è convivente non potrà chiaramente allontanarsi dalla casa nella quale vive.

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