Green Pass: come organizzare l’impresa con l’entrata in vigore dell’obbligatorietà sui posti di lavoro dal 15 ottobre

Confartigianato Imprese di Viterbo ricorda che il Decreto Legge nr. 127/2021 ha esteso l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde – Green Pass a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa, sia nel settore pubblico che in quello privato, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza, ndr).

Per il settore privato l’obbligo è esteso a tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (es. liberi professionisti, collaboratori, lavoratori autonomi, ditte di pulizie, mense, etc). Restano quindi esclusi da questo vincolo solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Nei giorni scorsi il Governo è intervenuto fornendo alcuni chiarimenti interpretativi emersi dopo la pubblicazione del decreto e aggiornando sul proprio sito istituzionale le FAQ (domande frequenti ndr.) sull’obbligo di Green Pass per imprese e lavoratori.

In attesa di eventuali nuove delucidazioni, proviamo qui a riassumere i punti di attenzione da considerare in vista dell’obbligo che scatta da domani.

INFORMATIVA AI DIPENDENTI

Il decreto stabilisce che i lavoratori sprovvisti di Green Pass, o che ne siano privi al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, sono da considerare assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde, senza corresponsione della retribuzione o altro compenso o emolumento, ma con diritto alla conservazione del posto e senza conseguenze disciplinari. Questo meccanismo è diverso per le imprese con meno di 15 dipendenti, per cui dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere e sostituire il lavoratore per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta per altri 10 giorni (da notare che qualora sia disposta la sospensione e attivato un contratto a termine per la sostituzione del dipendente senza green pass, quest’ultimo rimane sospeso per la durata del contratto di lavoro stipulato ndr.). Il decreto prevede inoltre una sanzione specifica, da 600 a 1.500 euro, per i lavoratori che eludano le verifiche, prefigurando la legittimità di un ulteriore provvedimento disciplinare per sanzionare eventuali recidive.

CONTROLLI E CONFERIMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DEI GREEN PASS

Su questo aspetto è bene ribadire che la responsabilità dei controlli è del datore di lavoro, il quale deve attivare una procedura interna che consenta di verificare il possesso del green pass dei lavoratori “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che siano effettuati al momento dell’accesso”. Alla luce di quanto disposto dall’art.3 comma 5, il datore di lavoro (o il soggetto incaricato) può quindi verificare il green pass in un passaggio successivo all’ingresso, ma prima che abbia inizio la prestazione di lavoro del dipendente. Detto ciò, le verifiche possono essere eseguite “a campione”, dando quindi la possibilità di predisporre un’adeguata programmazione dei controlli, i quali possono essere svolti anche da soggetti incaricati dell’accertamento, individuati dal datore di lavoro con apposito atto formale. Ricordiamo che in caso di omessa adozione delle misure organizzative per il controllo dei green pass, i datori di lavoro rischiano una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

MODALITÀ OPERATIVE CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE

A tal riguardo è bene iniziare a predisporre un piano organizzativo che tenga conto dell’informativa ai dipendenti, del conferimento formale agli accertatori e delle modalità di controllo. A tal proposito vi ricordiamo che la nostra sede è a vostra disposizione per predisporre il piano più adatto alla diverse realtà imprenditoriali.

PER INFO CONTATTARE I NOSTRI UFFICI

Alla luce di quanto previsto dal provvedimento normativo e al fine di informare i collaboratori delle imprese associate, l’area Ambiente & Sicurezza della Confartigianato Imprese di Viterbo ha messo a punto apposita modulistica con le informative volta a chiarire questi e altri aspetti, da inviare ai propri collaboratori in vista dell’obbligo che scatta il 15 ottobre. Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente ai numeri 0761337942/12 o scrivere all’indirizzo email: elisa.migliorelli@confartigianato.vt.it

I CARTELLI DA ESPORRE

Scrica QUI il cartello informativo da esporre in azienda