Il DPR 74/2013 all’articolo 7 prevede che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 22.1.2008 n. 37.
Il campo di applicazione del DPR 74/2013 riguarda non solo gli impianti di riscaldamento con generatore di calore a fiamma, ma anche impianti quali macchine frigorifere e pompe di calore. Ne consegue che l’abilitazione ai sensi del DM 37/2008 è necessaria anche per le aziende che si occupano solo di controlli e manutenzione di impianti termici, anche se non fanno attività di installazione.
Per l’abilitazione ai sensi del DM 37/2008 è necessaria l’individuazione formale di una figura responsabile all’interno dell’azienda, dotata di specifici requisiti di competenza tecnica (titoli di studio e/o esperienza lavorativa).
L’abilitazione dell’azienda deve risultare specificamente dalla visura camerale.