FISCO – ULTIM’ORA: RINVIO DEL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Con un comunicato del MEF di ieri 27 novembre 2024 confermata anche per il 2024 la possibilità di rateizzazione del secondo acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi

In sede di conversione in legge del D.L. n. 155/2024 (ancora all’esame del Parlamento), è stato approvato in Commissione finanze della Camera dei deputati  un emendamento che, analogamente allo scorso anno, prevede che per il solo periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della 2° rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, anziché entro il 30 novembre 2024:

• entro il 16 gennaio dell’anno successivo senza interessi,

• oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 4% per cento annuo come stabilito dalla Risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021.

La finalità della disposizione in analisi è quella di distribuire in maniera più equa il carico fiscale per i soggetti titolari di partita Iva evitando il versamento in unica soluzione della 2° rata dell’acconto Irpef.

La norma dispone che lo slittamento si applica alla “seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”: pertanto, con riferimento a tale formulazione si ritiene che dovrebbero essere interessati allo slittamento anche i versamenti degli acconti delle imposte sostitutive, come ad esempio:

• l’imposta sostitutiva per i forfetari,

• la cedolare secca sugli affitti,

• l’IVIE,

• l’IVAFE

Come chiarito dalla circolare n. 31/E del 9 novembre 2023 (che si ritiene conservi validità considerato che la formulazione della norma è rimasta sostanzialmente invariata) rientrano nella misura in oggetto anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi.

Sono esclusi dalla proroga: le persone fisiche non titolari di partita Iva, quali i soci di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati (principio di trasparenza); le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno 2023 (modello 2024), hanno dichiarato ricavi o compensi superiori 170mila euro; i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

Quanto all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della natura individuale, non possono fruire del rinvio del versamento i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita Iva).

Pertanto, riassumendo, per effetto della nuova disposizione:

1. è posticipato il solo secondo acconto in scadenza a novembre 2024;

2. possono beneficiare dello slittamento solo le persone fisiche titolari di partita IVA;

3. tali soggetti debbono aver dichiarato nel 2023 ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro;

4. non rientrano nello slittamento il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni IVS dei commercianti e degli artigiani e alla gestione separata;

5. il versamento slitta al 16 gennaio 2025 e può essere effettuato in unica soluzione oppure in 5 rate con scadenza: 16 gennaio 2025, 16 febbraio 2025, 16 marzo 2025, 16 aprile 2025 e 16 maggio 2025;

6. sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo.

Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di € 170.000,00 si intende riferito al volume d’affari.