E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo una lunga attesa, il decreto interministeriale che rende operativo il Durc on line. Il DM 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 dell’1/6/2015), contenente le modalità operative per la verifica online e in tempo reale del DURC, entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione e quindi a partire dal primo luglio la regolarità contributiva delle imprese sarà accertata attraverso un’interrogazione telematica nelle banche dati di Inps, Inail e Casse Edili indicando il codice fiscale del soggetto da verificare.
Il nuovo Documento di regolarità contributiva avrà una validità di 120 giorni dalla effettuazione della verifica, che riguarderà i pagamenti dovuti dall’impresa ai lavoratori subordinati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi. Potrà inoltre essere utilizzato per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi, attestazioni SOA) senza bisogno di richiederne uno nuovo ogni volta, con un notevole vantaggio per le imprese.
Ma non è l’unica novità: la regolarità sussiste, secondo quanto previsto dal decreto, anche in presenza di uno scostamento tra le somme dovute e quelle versate non grave, ovvero che risulti pari o inferiore ad € 150,00 per ogni gestione. Qualora invece non fosse possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. L’impresa, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito, che impedisce ulteriori verifiche per altri 30 giorni.
Aggiornamento: A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del decreto, arrivano i primi chiarimenti del Ministero del lavoro nella circolare n. 19/2015, con cui si diramano le istruzioni operative in vista dell’avvio dal 1° luglio della nuova procedura telematica. La circolare, nel riprendere i contenuti del decreto, si sofferma in particolare su i soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, i requisiti e le modalità con le quali operare per ottenere il nuovo Durc. Si precisa infine che i Durc ottenuti antecedentemente al 1° luglio e in corso di validità, potranno essere utilizzati nei casi e per i periodi di validità previsti dalla vecchia disciplina.