I contribuenti “ex minimi”

 

  Viterbo, 25 giugno 2014  
  Le particolari modalità di compilazione del modello Studi di settore da parte degli “ex-minimi” fuoriusciti dal regime nel periodo di imposta 2011 e/o in anni precedenti tale annualità

Di seguito alcuni chiarimenti circa la corretta compilazione del modello Studi di settore da parte di soggetti che hanno applicato il regime degli ex-minimi ovvero il regime di vantaggio.
Al riguardo si ricorda che l’art. 5 del D.M. 11 febbraio 2008 prevede la non utilizzabilità, degli studi di settore, ai fini dell’accertamento per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle istruzioni ai modelli (parte generale) viene precisato che l’inutilizzabilità ai fini dell’accertamento, applicazione del citato D.M., concerne i “soggetti esercenti attività di impresa che, nel precedente periodo di imposta, si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al decreto legge n. 98 del 2011 ed hanno cessato di avvalersene nel periodo di imposta 2013”.
Fatta questa premessa, nel Quadro F, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, periodo di imposta 2013 (UNICO2014) viene chiesto di barrare il rigo F40 nel caso in cui, le imprese, nel periodo di imposta 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità, si sono avvalsi del regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007. Le istruzioni al suddetto rigo chiariscono, ad esempio, che barrerà la casella il contribuente che per i periodi di imposta 2010 e 2011 ha applicato il regime dei contribuenti minimi e, dal periodo di imposta 2012, ha applicato il regime ordinario. Il rigo non deve essere compilato nel caso in cui sia stato già compilato il rigo del quadro V relativo all’Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta 2012.
Tali soggetti (contribuenti che hanno cessato di avvalersi del regime dei minimi per 2011 o anni precedenti) restano assoggettati alla ordinaria disciplina degli studi di settore compresa l’utilizzabilità dello studio ai fini dell’accertamento. Mentre il rigo V03 deve essere barrato da coloro che nel precedente periodo di imposta (2012) si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al decreto legge n. 98 del 2011 ed ha cessato di applicarlo nel periodo di imposta 2013. Solo per tali soggetti – esercenti attività di impresa – lo studio di settore, ai sensi del D.M. 11 febbraio 2008, non è utilizzabile ai fini dell’accertamento. Per tali soggetti va, inoltre, indicata, nell’apposita casella del quadro RF o RG, la specifica causa di esclusione (“12”) dall’applicazione degli studi di settore.
Le istruzioni Parte Generale al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, periodo di imposta 2013 (UNICO2014) al paragrafo 4.2, punto 4, precisano che i soggetti:
− che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 o precedenti, si sono avvalsi del regime dei contribuenti “minimi”, previsto dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
− e che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012 non hanno applicato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
devono fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G, X e T senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime. In particolare, i dati relativi alle variabili rilevanti per la determinazione del cluster o per la stima dei ricavi e dei compensi (per l’individuazione delle quali si rimanda al contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche degli studi di settore, disponibili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it), devono essere indicati in modo da consentire la corretta applicazione degli studi di settore anche nei confronti di tali soggetti.

 

 

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