Codice Appalti: Decreto Correttivo in Gazzetta

E’ stato pubblicato finalmente sulla Gazzetta Ufficiale dopo una lunga attesa, il Decreto Correttivo del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56). Numerose sono le modifiche apportate al nuovo codice: dall’appalto integrato alle novità sul massimo ribasso (con tetto elevato a due milioni di euro), dalla qualificazione SOA alle opere sotto soglia. Le misure introdotte diventeranno operative dal 20 maggio e si applicheranno dunque ai bandi pubblicati dopo tale data.
ANAEPA, che unitamente alla Confederazione aveva avanzato le proprie proposte, da una prima lettura del testo non può ritenrsi soddisfatta, poiché non è stata introdotta la misura avanzata sulla “filiera corta” che avrebbe potuto favorire concretamente le micro e piccole imprese attraverso la valorizzazione delle aziende di prossimità e le esigenze sociali connesse, nel rispetto dei principi di economicità dell’appalto, semplificazione e implementazione dell’accesso alle gare.
Parere positivo invece per il ripristino della possibilità del riferimento ai 10 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA ai fini del conseguimento della qualificazione per la dimostrazione dei requisiti tecnico economici e per l’aver reso ancora più effettivo il contratto di avvalimento.
In materia di subappalto, nonostante si rischino sanzioni dall’UE, rimane il limite del 30% sul valore complessivo del contratto. Resta obbligatoria l’indicazione della terna oltre le soglie Ue e negli appalti a rischio infiltrazione (di cui alle white list). Accolta la richiesta di ANAEPA-Confartigianato di chiarire che i costi di funzionamento delle piattaforme telematiche non debbono essere sostenuti dall’operatore economico. Buona la modifica all’articolo dedicato al Soccorso Istruttorio, reso non oneroso, e alla definizione di Rating di Impresa che diventa volontario e premiante in fase di gara, sganciandolo dal rating di legalità, così da non penalizzare le micro e piccole imprese.
Un’altra novità riguarda la soglia di applicazione del criterio del prezzo più basso nei lavori che sale da 1 a 2 milioni, a condizione che si tratti di procedure ordinarie (gare formali e non procedure negoziate), e che a base di gara venga posto il progetto esecutivo. Si utilizzerà il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale con sistema antiturbativa.