Accolta la richiesta di Confartigianato: via libera all’erogazione in tre mesi del credito IVA anche per le imprese del settore edile, dei servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento di edifici assoggettate al meccanismo del “reverse charge” (inversione contabile) dal 1° gennaio 2015. E’ quanto stabilito dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio.
Questa possibilità era prevista per le prestazioni di servizi o di manodopera rese in dipendenza di contratti di subappalto nel comparto dell’edilizia, per le quali è obbligatorio il meccanismo dell’inversione contabile dal 2007. Dopo la segnalazione della Confederazione anche su richiesta dell’ANAEPA, tale ingiustificata disparità di trattamento è stata così sanata inserendo fra i soggetti che possono richiedere il rimborso prioritario anche quelli che effettuano prevalentemente “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”, di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter del DPR 633/72.
L’apertura al rimborso in via prioritaria è volta a contenere le difficoltà finanziarie connesse all’applicazione del reverse charge che, spesso, determina, il sorgere di ingenti crediti IVA in capo agli operatori.
Vale la pena ricordare che, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del citato Decreto Ministeriale 22 marzo 2007, i soggetti passivi IVA per accedere ai rimborsi in via prioritaria (ad eccezione del caso dello split payment) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– esercizio dell’attività da almeno tre anni;
– eccedenza detraibile di importo almeno pari a 10.000 euro, in caso di rimborsi annuali, e almeno pari a 3.000 euro, in caso di rimborsi infrannuali (trimestrali);
– eccedenza detraibile di importo pari almeno al 10% dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni effettuati nel periodo cui la richiesta di restituzione si riferisce (anno o trimestre solare).
Il DM stabilisce, inoltre, che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle richieste di rimborso IVA relative al secondo trimestre dell’anno 2016, da presentarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (31 luglio 2016).