Viterbo, 24 maggio 2013 | ||
Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori scadrà il 31 maggio la facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi. Dal 1° giugno, infatti, scatterà l’obbligo di ricorrere alle procedure standardizzate. Queste ultime, in base a quanto previsto dall’articolo 29, comma 5 del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008), non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro delle micro imprese che svolgano attività indicate nell’articolo 31, comma 6, lett. a), b), c), d) e g), del medesimo Tu (attività esposte a pericoli di incidenti rilevanti del decreto legislativo 334/99; centrali termoelettriche; impianti e installazioni con pericoli da radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs 230/95; nelle aziende per la fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni), nei confronti delle quali si applicano le disposizioni ex articolo 28 del Tu, previste per la generalità dei datori di lavoro. Informazioni: |