Tutte le informazioni utili per garantire un livello adeguato di protezione antincendio sui luoghi di lavoro

L’Area Ambiente & Sicurezza di Confartigianato Imprese di Viterbo ricorda che le procedure per gli adempimenti previsti dalla legge sono molteplici a seconda della fascia di rischio (Basso, Medio, Alto) e vanno valutate in funzione della categoria in cui ricade l’attività.

Sono sostanzialmente tre le principali disposizioni normative in materia:

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio incendio con il fine di individuare il livello di rischio di incendio della propria attività che può essere basso, medio o elevato.

Il D.M. del 10 marzo 1998 e s.m.i. disciplina l’obbligo di formazione degli Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza ed individua il percorso formativo di 4, 8 e 12 ore in relazione al livello di rischio Basso, Medio, Alto individuato per la propria dell’attività.

Il D.P.R.  nr. 151/2011 e s.m.i. indica un elenco di attività suddividendole in tre categorie (A,B,C) con una differenziazione degli adempimenti procedurali a seconda che il rischio di incendio sia basso, medio o alto introducendo l’obbligo della SCIA e la richiesta al Comando dei VV.F del parere di conformità.

In sintesi gli adempimenti previsti ai sensi del D.P.R. 151/2011 e s.m.i. per le attività in funzione della fascia di rischio individuata sono:

–     FASCIA DI Rischio BASSO:

NON RIENTRANTI nel D.P.R. 151/2011;

–     FASCIA DI Rischio MEDIO:

Occorre chiedere al Comando dei VV.F il parere di conformità sul progetto. Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità. A lavori ultimati,  l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata tramite SCIA e quindi l’attività può iniziare subito. Sono previsti controlli a campione.

–     FASCIA DI Rischio ALTO:

Occorre chiedere al Comando dei VV.F il parere di conformità sul progetto. Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità. L’attività può iniziare subito dopo la presentazione della SCIA, tuttavia, i VV.F. procederanno in ogni caso al controllo dell’attività. Solo in caso di esito positivo del controllo, il Comando rilascerà il CPI (Certificato di prevenzione incendi).

Il titolare delle attività soggette al D.P.R. 151/2011 e s.m.i. deve inviare al Comando dei VVF la richiesta di rinnovo periodica della conformità antincendio ogni 5 anni.

IMPORTANTE: La SCIA antincendio presentata ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 e s.m.i. non è da confondere con la SCIA edilizia.

Qui di seguito riportiamo una tabella esplicativa (non esaustiva) che aiuterà alle imprese di individuare la fascia di rischio in cui rientrano in funzione delle diverse caratteristiche della loro attività.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Ambiente e Sicurezza ai numeri 0761-337942/12 che sarà a disposizione delle aziende per aiutarle a essere in regola con i vari adempimenti in materia.

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