Arrivano le prime indicazioni del ministero dell’ambiente all’indomani dell’emanazione del DM 264/2016 su i“ Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. Il decreto, entrato in vigore il 2 marzo scorso, aveva suscitato tra gli operatori coinvolti numerose incertezze e dubbi circa l’applicazione delle nuove norme che riguardano anche le terre e rocce da scavo estratte nei cantieri per lavori edili. Di qui i chiarimenti del ministero, che in una nota inviata a Unioncamere ha preso in esame due aspetti: il primo che concerne l’iscrizione presso le Camere di Commercio da parte dei produttori e degli utilizzatori dei sottoprodotti (ai sensi dell’art. 10 del d.m. 264/2016); il secondo che riguarda la vidimazione delle schede tecniche (di cui all’art. 5 del dm 264).
L’articolo 10 del decreto ha previsto l’istituzione presso le Camere di commercio di un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di materiali classificabili come sottoprodotti e non come rifiuti. Tale previsione, secondo il ministero, non rappresenta un requisito abilitante per produttori od utilizzatori, ma ha lo scopo di realizzare un “contenitore” dei riferimenti degli operatori interessati a cedere o ad utilizzare i sottoprodotti.
L’iscrizione nell’elenco del produttore o dell’utilizzatore, di per sé – spiega il ministero – non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d’altra parte, la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti. Al riguardo, infatti, il ministero ha chiarito che lo scopo del decreto non è quello di innovare la disciplina sulla gestione dei sottoprodotti, quanto piuttosto quello di “indicare alcune modalità per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge”. Infatti «è sempre ammessa la possibilità di dimostrare con ogni mezzo alternativo che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto».
L’istituzione e la tenuta dell’elenco non prevedono alcuna attività istruttoria sotto il profilo amministrativo ambientale da parte delle Camere di commercio competenti che sono chiamate esclusivamente ad acquisire le domande di iscrizione – corredate delle generalità dei produttori e degli utilizzatori di sottoprodotti, dei loro contatti, nonché della “tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività” – e a riportare tali dati nell’elenco.
Sul punto della vidimazione delle schede tecniche, che devono riportare tutte le informazioni necessarie a consentire l’identificazione dei sottoprodotti (caratteristiche e settore o tipologia di attività nell’ambito della quale possono essere utilizzati, nonché tempistiche e modalità per il loro deposito e movimentazione), viene specificato che sono utilizzate le stesse modalità già adottate per i registri relativi alla gestione dei rifiuti. Alla vidimazione dovranno quindi provvedere le Camere di Commercio, senza nessun onere per i privati.