Viterbo, 20 giugno 2014 | ||
In arrivo una risoluzione del Dipartimento che consente la disapplicazione di sanzioni e interessi nel caso di tardivo versamento della prima rata TASI, analogamente a quanto già sottolineato nel question time in Commissione Finanze lo scorso 11 giugno
E’ imminente la diffusione di una risoluzione del Dipartimento delle Finanze con cui viene confermata la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di tardivo versamento della prima rata TASI, nei comuni che hanno deliberato aliquote e detrazioni entro il 23 maggio u.s. (con pubblicazione entro il 31 maggio). La risoluzione ha la finalità di prevedere l’inapplicabilità di sanzioni e interessi in tutti i casi in cui non è stato effettuato un corretto versamento entro la data del 16 giugno u.s. Non è ancora certo il termine entro cui il tardivo versamento, non sanzionabile, potrà essere effettuato: si ritiene che la scadenza potrà essere quella del 16 dicembre 2014, in concomitanza con il versamento della rata a saldo. L’orientamento del Governo era già emerso in occasione della risposta al question time n. 5/02955, in Commissione finanze alla Camera: la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo di versamento della prima rata TASI giustifica, infatti, l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente che, all’articolo 10, sancisce la non irrogazione di sanzioni e interessi quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. Si fa presente che molti comuni, nell’esercizio della propria autonomia, hanno già comunicato l’inapplicabilità di sanzioni e interessi nella fattispecie descritta: di conseguenza, in tali amministrazioni, il tardivo versamento può essere effettuato senza l’applicazione di sanzioni e interessi anche in assenza della risoluzione ministeriale. La Confederazione, anche nell’ambito di R.E.TE. Imprese Italia, si è adoperata in tutte le sedi, per consentire la disapplicazione delle sanzioni e interessi anche nel caso di omesso versamento. Continuerà, pertanto, a richiedere la regolarizzazione anche di tale fattispecie, in considerazione delle notevoli difficoltà emerse in sede di prima applicazione del tributo. |