Studi di settore e ISA: le decisioni della commissione degli esperti del 28 febbraio 2018

Il 28 febbraio 2018 è stata illustrata la metodologia dei correttivi per la gestione dei soggetti con determinazione del reddito per cassa negli studi di settore per il p.i. 2017.
La metodologia è stata messa a punto con la raccolta delle informazioni relative all’ultimo periodo di imposta disponibile, il 2016, reperendo i dati dai modelli studi di settore, da bilanci di Unico – PF/SP e dalle dichiarazioni IVA, con i quali, tramite l’utilizzo dei modelli lineari misti, sono stati stimati gli effetti del passaggio al regime di cassa. I correttivi interessano tutti gli studi di settore con reddito di impresa, adatteranno la funzione di regressione nei confronti dei soggetti con determinazione del reddito per cassa, con esclusione dei soggetti che hanno optato per il “registrato” ai sensi dell’art. 18, comma 5, del D.P.R . n. 600/1973. L’esclusione è motivata dalla circostanza che per i soggetti con opzione per il “registrato” la ricostruzione del reddito, con l’inserimento nel dato relativo alle rimanenze (che, si ricorda, ha valenza solo ai fini degli studi di settore) avviene con criteri del tutto similari alla competenza.
I soggetti in semplificata che determinano il reddito con l’applicazione della cassa “pura” dovranno fornire, tramite la compilazione degli studi di settore 2017, dati aggiuntivi relativi alle operazioni imponibili poste in essere verso soggetti IVA (Rigo VT1, casella 5, D.IVA 2018), a quelle effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter (rigo VE38, D.IVA 2018) e a quelle con applicazione del reverse charge (rigo VE35, casella 1, D.IVA 2018).
Saranno, inoltre, sempre per i soggetti in contabilità semplificata per cassa, corretti gli indicatori di normalità economica e gli indicatori di coerenza economica di natura contabile (per le attività di impresa gli interventi relativi all’analisi di coerenza riguardano 38 indicatori).
Verranno modificate le soglie di coerenza per l’indicatore “Costo per litro di benzina e gasolio consumato” periodo di imposta 2017, per lo studio di settore WG68U – Trasporto merci su strada e servizi di trasloco: la soglia minima sarà fissato ad 1,13 euro e la soglia massima ad 1,25 euro.
Nel corso della riunione è stata approvata la proposta di sterilizzare detto indicatore, relativamente alla soglia minima, qualora il soggetto dichiari che i suoi acquisti di carburante derivano prevalentemente da rifornimenti da cisterne interne e/o da consorzi risultando, quindi, incoerente sul valore della soglia minima.
Sono state, pertanto, accolte le osservazioni contenute nel parere congiunto Confartigianato-CNA relativamente all’ISA AG68U, ed espresse lo scorso 14 dicembre 2017 in occasione della validazione dei nuovi ISA.
Infine, è stata affrontata la questione relativa al passaggio dal regime di competenza al regime di cassa, e viceversa, negli ISA. Per assicurare continuità e omogeneità dei dati, considerando che gli ISA lavorano su dati panel (intervallo 8 anni), si rende necessario raccogliere dati aggiuntivi sul periodo di imposta 2017 tramite il modello studi di settore 2018. Per non gravare eccessivamente sugli operatori è stata accolta la proposta della Confartigianato di richiedere i dati aggiuntivi, per il 2017, in maniera facoltativa. Ai soli fini della elaborazione degli ISA, per ricostruire, per i soggetti che passano dalla competenza alla cassa e viceversa, un flusso completo degli incassi e dei pagamenti relativamente al primo anno di applicazione del nuovo regime saranno richiesti, facoltativamente, nei modelli studi di settore relativi al p.i. 2017, le seguenti informazioni, già nella disponibilità dei contribuenti (circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).
In particolare, il comma 19, dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Al riguardo la circolare n. 11/E del 2017 ha precisato che: “È da segnalare l’opportunità che l’impresa, in sede di passaggio dal regime di competenza (precedente formulazione dell’art. 66 del TUIR o regime ordinario) al regime di cassa (nuovo art. 66 del TUIR), mantenga evidenza extra-contabile delle componenti reddituali che, per effetto del mutato criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta in regime di cassa (ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti da tale regime), in quanto hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” (di competenza), e viceversa.”
Alle luce di tali considerazioni, i dati richiesti facoltativamente nei modelli relativi al 2017 e obbligatoriamente dal prossimo anno saranno i seguenti:
a) Per chi transita dalla competenza alla cassa:
• ricavi di competenza dei periodi d’imposta precedenti incassati nel periodo d’imposta corrente (es. beni ceduti e consegnati nell’anno precedente ma il cui prezzo di cessione è incassato nel regime di cassa – non concorrono al reddito del regime di destinazione);
• costi di competenza del periodo d’imposta precedente sostenuti nel periodo d’imposta corrente (es. beni acquistati e consegnati nell’anno precedente ma il cui prezzo di acquisto è pagato nel regime di cassa – non concorrono al reddito del regime di destinazione);
• ricavi già incassati nei periodi d’imposta precedenti che concorrono al reddito del periodo d’imposta corrente (es. beni venduti il cui incasso è avvenuto nell’anno precedente ma consegnati nell’anno successivo – concorrono al reddito del regime di destinazione anche se manca il movimento finanziario);
• costi già sostenuti nei periodi d’imposta precedenti che concorrono al reddito del periodo d’imposta corrente (es. beni acquistati e pagati nell’anno precedente ma consegnati nell’anno successivo – concorrono al reddito del regime di destinazione anche se manca il movimento finanziario).
b) Per chi transita dalla cassa alla competenza:
• ricavi per i quali non vi è stata manifestazione numeraria nei periodi d’imposta precedenti, incassati nel periodo d’imposta corrente (es. beni venduti la cui consegna è avvenuta nel regime di cassa. Al momento dell’incasso il ricavo concorrerà al reddito anche se non di specifica competenza del regime di destinazione);
• costi per i quali non vi è stata manifestazione numeraria nei periodi d’imposta precedenti, sostenuti nel periodo d’imposta corrente (es. acquisto di beni la cui consegna è avvenuta nel regime di cassa. Al momento del pagamento il costo concorrerà al reddito anche se non di specifica competenza del regime di destinazione);
• ricavi già incassati nei periodi d’imposta precedenti ma di competenza del periodo d’imposta corrente (es. beni venduti il cui prezzo di cessione è stato incassato nel regime di cassa ma consegnati nel corso del regime di competenza, non concorreranno al reddito del regime di destinazione);
• costi già sostenuti nei periodi d’imposta precedenti ma di competenza del periodo d’imposta corrente (es. beni acquistati il cui prezzo di acquisto è stato saldato nel regime di cassa ma consegnati nel corso del regime di competenza, non concorreranno al reddito nel regime di destinazione).
A tal fine nel Quadro Z dei modelli Studi di settore relativo al 2017 sarà facoltativo fornire le citate informazioni. La commissione, in una prossima riunione, deciderà se tali dati saranno resi obbligatori a decorrere dal periodo d’imposta 2018.

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