I commercianti al minuto ed i soggetti assimilati indicati nell’art. 22 del D.P.R. n. 633/72 che possono, ai sensi del comma 2 del citato articolo, annotare le fatture nei corrispettivi giornalieri sono costretti ad includere nell’elenco delle fatture emesse tutte le operazioni attive, anche se di importo inferiore a 3.600 euro. Stessa sorte anche per le agenzie di viaggio e di turismo.
Tali soggetti, tenuti all’emissione della fattura soltanto a seguito della richiesta del cliente, non sono obbligati a tenere il registro delle fatture emesse, infatti, l’art. 24, comma 2, DPR n. 633/72 consente di ricomprendere nell’ammontare giornaliero dei corrispettivi anche quelli delle operazioni fatturate.
Al fine di evitare tale ulteriore adempimento, la Confederazione, unitamente a R.ETE. Imprese Italia, è intervenuta, presso l’Agenzia delle entrate, per sottolineare l’importanza, nello spirito della norma (ex art. 21 del D.L. n. 78/2010), di limitare al massimo l’aggravio a carico dei contribuenti, a fronte anche del reale beneficio in termini di contrasto all’evasione e di appesantimento della mole di informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria. In tal senso ha indirizzato una lettera al direttore dell’Agenzia delle Entrate e al direttore Centrale Accertamento (vedi allegato).
In tale lettera R.ETE. Imprese Italia auspica l’emanazione in tempi rapidi di un Provvedimento direttoriale che, come per gli anni passati, anche per lo spesometro relativo al periodo d’imposta 2015, preveda la deroga all’invio dei citati dati dalla comunicazione delle operazioni attive. Si ricorda che per il 2014, in base al Provvedimento dell’Agenzia 31 marzo 2015, l’esclusione ha interessato le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA.