Semplificazioni tributarie: si riparte da un decreto legge

 

  Viterbo, 6 marzo 2012  
 

Con l’approdo in G.U. del decreto legge n. 16/2012 sulle semplificazioni tributarie, prime risposte per il mondo delle imprese, ma ancora insufficienti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo u.s. è stato pubblicato il D.L. n. 16/2012 (decreto sulle semplificazioni fiscali).
Il provvedimento è composto da 13 articoli relativi a semplificazioni in materia tributaria ed efficientamento e potenziamento dell’azione dell’Amministrazione tributaria, con, anche, una serie di misure di contrasto all’evasione.

Tra le principali novità, si segnala:
– lo spesometro perde la soglia minima. Scompare il limite minimo di 3mila euro d’importo per le comunicazioni di operazioni rilevanti ai fini Iva eliminando tutti i problemi di screening che si presentavano all’uso dei sistemi informatici;
– niente black list per le movimentazioni di denaro minime. Il decreto introduce una soglia minima di 500 euro sotto alla quale non dovranno essere comunicate le operazioni attive o passive effettuate nei confronti di imprese e professionisti con residenza o sede in Paesi a fiscalità privilegiata;
– dichiarazioni d’intento. I fornitori di esportatori abituali non saranno più tenuti all’obbligo di comunicazione telematica al fisco dei dati relativi alla dichiarazione d’intento cedente-fornitore al 16 del mese successivo alla ricezione. La comunicazione è spostata alla scadenza della prima liquidazione Iva utile;
– semplificazioni relative alla rateizzazione dei debiti tributari. Ai contribuenti che decadano dal piano di rateazione dell’avviso bonario, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, viene concessa la possibilità di poter comunque accedere all’istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica;
– remissione in bonis. Viene data la possibilità di non perdere la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali se ci si è dimenticati di effettuare una preventiva comunicazione obbligatoria o un altro adempimento di natura formale;
– codice dei contratti pubblici. Con il precedente regime, il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario era considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, era escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il provvedimento pone rimedio a questa situazione, e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (anche se a rate);
– non esigibilità di crediti tributari erariali e locali modesti. A partire dal 1° luglio 2012, se l’ammontare dovuto – incluse le sanzioni amministrative e gli interessi – non supera la somma di 30 euro, non si avvierà il procedimento di riscossione. Tuttavia, nel caso in cui vi siano state ripetute violazioni degli obblighi di versamento da parte del debitore in merito ad uno stesso tributo, detta soglia non sarà valida. Attualmente il limite era stato fissato a 16,53 euro.

 

 

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