Piccoli scavi facilitati e Durc a 180gg nel DDL Semplificazioni bis

 

  Viterbo, 16 novembre 2012  
  Da decreto a disegno di legge: il Governo allunga i tempi dell’iter parlamentare del nuovo pacchetto di misure sulle semplificazioni, che è stato approvato in Consiglio dei Ministri. Durc valido 180 giorni, riutilizzo terre e rocce da scavo senza il Piano di utilizzo, meno documenti nei cantieri, accesso alle gare per le reti di Pmi. Queste alcune delle disposizioni contenute nel DDL che prosegue l’opera intrapresa dal c.d. Dl Semplifica-Italia (decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5) per ridurre gli adempimenti formali per cittadini e imprese. Di seguito segnaliamo le novità che riguardano il settore dell’edilizia.
Terre e rocce da scavo (art.21) – Si semplificano le procedure per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte da piccoli cantieri (entro i 6000 metri cubi di materiale estratto), integrando quanto stabilito dal D.M. n. 161/2012 su tali materiali che non sono più considerati rifiuti ma sottoprodotti (e dunque possono essere riutilizzati). In particolare, per i piccoli scavi, è previsto che le terre da scavo possono essere assoggettate alla disciplina dei sottoprodotti al ricorrere di determinate condizioni che possono essere attestate dal produttore mediante autocertificazione, senza dover redigere il piano di utilizzo necessario invece per i grandi cantieri. Un risultato importante per l’ANAEPA che, tramite la Confederazione e RETE Imprese Italia, aveva presentato una proposta di emendamento per evitare che gli scavi di dimensioni ridotte che danno origine a terre e rocce da scavo dovessero sottostare a disposizioni onerose e complesse da un punto di vista tecnico.
DURC (art.7) – Si conferma che il Documento unico di regolarità contributiva è sempre acquisito d’ufficio e si stabilisce che ha validità di 180 giorni dalla data di emissione (attualmente trimestrale). Il Durc non dovrà poi essere richiesto per ogni singolo contratto, mantenendo la propria validità nei confronti di tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori.
Permesso di costruire (art.12) – La norma inserita nel DDL elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso di costruire nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, garantendo tempi certi per la conclusione del procedimento.
Sicurezza sul lavoro (art.4) – Sono previste procedure semplificate per l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro con il rafforzamento degli aspetti sostanziali, in quanto la riduzione degli oneri amministrativi consentirà di liberare risorse per assicurare la tutela della salute dei lavoratori. Con Decreto Ministeriale di attuazione saranno disposti Modelli semplificati per la redazione dei documenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri.
Si introduce, inoltre, la possibilità di sostituire la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) con l’individuazione di un responsabile che sovraintenda e vigili sulle attività (da indicare nei contratti d’appalto). Infine, le imprese che operano in settori di attività a basso rischio potranno sostituire il documento di valutazione dei rischi con un modello semplificato.
Tempi più rapidi anche per la verifica periodica delle attrezzature da lavoro: tale norma consente alle imprese di programmare meglio le scadenze di lavoro, avendo certezza dei tempi necessari per l’effettuazione delle verifiche degli organi competenti. (art.7)
Contratti di rete (art.14) – Con la modifica all’art. 34 del codice degli appalti si chiarisce definitivamente che anche le imprese aderenti al contratto di rete possono essere ammesse a partecipare alle procedure di gara di affidamento di contratti pubblici, riprendendo una segnalazione avanzata nei giorni scorsi dall’Autorità di vigilanza.
 

 

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