Viterbo, 13 giugno 2013 | ||
Il nuovo Regolamento dei prodotti da Costruzioni (CPR 305/2011) sta completando il periodo di transizione e dal 1° luglio 2013 entrerà in vigore, precisando meglio – rispetto alla Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD 89/106) – i criteri per l’applicazione della Marcatura CE sui prodotti o sui documenti di accompagnamento. Di seguito un riepilogo delle principali novità introdotte: • La Dichiarazione di Conformità dei prodotti da costruzione viene sostituita dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) con diverso significato e contenuto: mentre la dichiarazione di conformità attesta la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 CPD), con la dichiarazione di prestazione il fabbricante attesta le prestazioni dei prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali conformemente alle specifiche tecniche pertinenti (art. 6 CPR), assumendosi la responsabilità sulle prestazioni dichiarate. • Al fine di evitare una dichiarazione di prestazione «vuota», deve essere dichiarata almeno una delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione che sia pertinente all’uso o agli usi dichiarati. • I 6 requisiti essenziali dei prodotti previsti dalla CPD 89/106, con il CPR 305/2011 diventano 7 requisiti di base delle opere da costruzione: viene infatti introdotto l’uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni. • Vengono introdotte alcune modifiche ai contenuti della Marcatura CE dei prodotti. • Viene specificato, tra gli obblighi del fabbricante, quello di garantire la rintracciabilità per consentire l’eventuale ritiro o richiamo del prodotto dal mercato nel caso il fabbricante abbia motivo di credere che il prodotto immesso sul mercato non rispetti la conformità e la corrispondenza espresse dalla Marcatura CE. In seguito all’entrata in vigore del Regolamento, il 1°luglio 2013, i prodotti da costruzione che sono coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all’obbligo di Marcatura CE) o per i quali e stata emessa un Valutazione Tecnica Europea (ETA) potranno essere immessi sul mercato solo se: • il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto; • i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE; la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata. |