I medici di medicina generale, operanti in regime di convenzione con il SSN e destinatari di cedolini aventi determinati requisiti, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica
Con la risoluzione n. 98/E del 25 novembre 2015, l’Agenzia delle entrate chiarisce che i medici generici, che esercitano l’attività in regime di convenzione con il SSN, non sono tenuti ad emettere fattura elettronica nei confronti della ASL dalla quale ricevono i compensi
Con la risoluzione n. 98/E del 2015, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN, nel rispetto di determinati requisiti, è sostitutivo degli obblighi di fatturazione, anche elettronica.
Il documento di prassi ricorda che, come precisato nella risoluzione n. 88/E del 19 ottobre 2015, le disposizioni in materia di fatturazione non sono modificate a seguito dell’introduzione degli obblighi di emissione della fattura in formato elettronico nei confronti della P.A. di cui all’art. 1, comma 209 e ss. della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e che per valutare l’obbligo di emissione della fattura in forma elettronica, è necessario far riferimento ai criteri ordinari impositivi dell’IVA.
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, il legislatore italiano nell’adeguarsi alla normativa comunitaria (direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) “non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria”, avendo quale obiettivo “la piena equiparazione delle fatture elettroniche a quelle analogiche e dunque, in prospettiva, la rimozione di ogni vincolo che a ciò possa frapporsi”.
Per tale ragione continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore.
In base alle predette considerazioni, l’Agenzia delle entrate conclude che i medici sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, compresa quindi anche quella elettronica, a norma dell’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974.
La soluzione adottata dall’Agenzia, oltre che con le disposizioni in materia di IVA, è coerente con le indicazioni già rese dall’INPS (messaggio n. 7842 del 20 ottobre 2014).