Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 2 ottobre 2014 è stata pubblicata la legge 10 ottobre 2014, n. 147 recante “Modifche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico” cosiddetta sesta operazione di salvaguardia. Come noto, ai fini dell’accesso al beneficio della salvaguardia, i lavoratori interessati sono tenuti a presentare istanza, all’INPS o alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro, secondo le procedure già previste nei precedenti provvedimenti di salvaguardia ed in particolare secondo quelle stabilte dal Decreto Ministeriale 14 febbraio 2014.
I soggeti interessati alla presentazione dell’istanza alle Direzioni Territoriali del Lavoro, tra quelli previsti dall’articolo 2 della norma, sono i seguenti soggetti:
– Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è concluso per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo entro il 31 dicembre 2012
– Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è concluso per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
– Lavoratori che nel corso dell’anno 2011 risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, o aver fruito di permessi ai sensi del’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 (di cui alla
lettera d) dell’articolo 2 in questione).
– Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal rapporto di lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato (di cui alla lettera e) dell’articolo 2 in questione).
Le domande devono essere trasmesse all’ Inps o alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti entro il termine tassativo del 5 gennaio 2015
Il patronato INAPA di Confartigianato è a disposizione dei cittadini per le verifiche inerenti la sesta salvaguardia e la presentazione delle istanze necessarie al conseguimento delle prestazioni pensionistiche.