Arera ha pubblicato in data 26 maggio 2020 la delibera 190/2020 che chiude il complesso iter dell’intervento governativo a favore delle bollette delle piccole imprese, inizato con la segnalazione Arera 136/2020/I/com del 23 aprile scorso a Governo e Parlamento, a cui è seguita la pubblicazione, il 19 maggio, del DL Rilancio (articolo 30), per la cui implementazione era necessaria la delibera attuativa dell’Autorità di Regolazione.
Coerentemente rispetto a quanto previsto dal DL Rilancio, per il periodo di riferimento maggio-luglio 2020, i clienti titolari di utenze BT altri usi (BTAU) vedranno i corrispettivi legati alla potenza delle tariffe dei servizi di rete e degli oneri, calcolati e fatturati su una potenza nominale virtuale pari a 3,3 kw. E’ altresì prevista una riduzione dei corrispettivi euro/punto di prelievo previsti da tali tariffe.
E’ importante sottolineare che tale modalità di calcolo verrà applicata a tutti i clienti alimentati in bassa tensione altri usi a prescindere dalla modalità attraverso la quale viene fatturata la potenza, ossia sulla base del prelievo effettivo o sulla base della potenza contrattualmente impegnata come nel caso di utenza dotata di limitatore di potenza.
Al fine di evitare che dalla misura arrivino oneri maggiori per il periodo di riferimento rispetto a quelli che sarebbero derivati dall’applicazione dei valori fissati da TIT e TIME e per gli oneri generali del sistema elettrico (OGS) dalla delibera 95/2020, alle utenze BTA6 con potenza effettiva viene riconosciuto un rimborso qualora la potenza massima prelevata nel mese sia non superiore a 2,0 kW.
Ove alla data di entrata in vigore del provvedimento siano state già emesse bollette relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo di riferimento (maggio-luglio), i conguagli spettanti dovranno essere effettuati entro la seconda fatturazione successiva. Gli eventuali importi a restituzione devono essere riconosciuti dai distributori ai venditori entro e non oltre il 30 settembre 2020 e dai venditori ai clienti finali entro e non oltre il 30 novembre 2020.
Nel caso in cui l’offerta sottoscritta del cliente titolare dell’utenza BTAU non preveda l’applicazione diretta delle tariffe di trasporto, distribuzione e misura e di quelle relative agli OGS, il venditore assicura al cliente finale una riduzione della spesa in misura pari all’applicazione delle componenti tariffarie e quelle previste dall’art. 3 della delibera 290 alla nostra attenzione.
E’ opportuno ribadire che le risorse necessarie a coprire il costo stimato dell’intervento pari a 600 milioni di euro saranno versati dal Ministeri dell’Economia e delle Finanze e pertanto, sebbene la misura non riguardi solo gli OGS, rappresenta un primo esperimento di trasferimento in fiscalità degli oneri generali del sistema elettrico.