F-Gas, dopo l’approvazione del decreto ecco cosa cambia per gli autoriparatori

Il Consiglio dei Ministri dell’8 novembre scorso ha approvato, in via definitiva, il decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento di esecuzione del Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il Regolamento CE n. 842/2006. Il decreto è ora alla firma del Presidente della Repubblica, per passare alla successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dovrà poi essere perfezionato con l’emanazione del Decreto Sanzioni per rendere l’impianto normativo realmente efficace. Con il varo del Decreto, si definisce una partita importante in cui la Confederazione è riuscita ad ottenere significativi risultati a favore delle imprese associate, come le agevolazioni per le imprese individuali mediante unificazione della procedura di certificazione, mitigando l’impatto delle disposizioni, sia sotto il profilo degli oneri economici che sul piano degli adempimenti burocratici. Riguardo alle criticità ancora irrisolte, come la trasferibilità dei certificati, Confartigianato continuerà a presentare le proprie istanze in sede di tavolo tecnico presso Accredia, la quale sta mettendo a punto gli schemi di certificazione.

Per ciò che concerne l’autoriparazione, rimangono confermate le indicazioni già fornite in precedenza e cioè: se l’autoriparatore si limita ad interventi di rabbocco senza operazioni di recupero, non necessita di nessun attestato. Se, invece, l’autoriparatore svolge attività di recupero e ricarica di gas fluorurati su impianti di condizionamento installati su veicoli, deve essere in possesso, come attualmente già previsto, di un attestato di frequenza del corso F-Gas.

La novità rispetto al regime attuale sta nel fatto che viene prevista la cancellazione dell’iscrizione dal Registro in caso di mancato rispetto del termine per l’ottenimento dell’attestazione. Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati entro il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.