Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul proprio sito alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione del nuovo decreto FGAS n. 146/2018. In sintesi queste le principali indicazioni: la dichiarazione annuale FGAS non è più necessaria: viene confermata l’abolizione della dichiarazione annuale FGAS, già a partire da quella con scadenza 31 maggio 2019 relativa al 2018: non dovrà essere trasmessa. L’onere della comunicazione è sostituito dalle comunicazioni effettuate attraverso la nuova Banca Dati, obbligatorie a partire dal 24 settembre 2019; compilazione dei registri delle apparecchiature: ad oggi restano invariati gli obblighi di compilazione dei registri. Tuttavia, a partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati, dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature. Iscrizione al registro nazionale; sono stati pubblicati i moduli da utilizzare per tutte le pratiche presso il registro telematico nazionale (www.fgas.it), che è stato già aggiornato al nuovo decreto. E’ presente anche uno schema riepilogativo delle necessità di certificazione, iscrizione o attestazione in funzione del tipo di apparecchiatura e di attività svolta; aggiornamento dei regolamenti di accreditamento degli organismi di valutazione: con decreto direttoriale n. 9 del 29 gennaio 2019, il Ministero dell’Ambiente ha approvato i regolamenti di ACCREDIA relativi all’accreditamento di organismi che rilasciano certificati rispettivamente a persone e ad imprese, aggiornati per tenere conto delle novità introdotte con il decreto 146/2018. Vengono abrogati i precedenti regolamenti RT-28 rev. 1 ed RT-29 rev. 2.