Il recente DPCM del 18 Ottobre 2020 ha limitato lo svolgimento delle Attività Alimentari Artigianali per la parte relativa al Consumo sul Posto a partire dalle ore 18 e per l’asporto alle 24.
Tale riduzione ovviamente comporterà una sensibile riduzione per le attività artigianali con Codice 56.10.20 (pizzerie al taglio, kebab, paninoteche ecc.) che nel Lazio risultano essere oltre 5.200 con oltre 24 mila addetti (esclusi i titolari) ed un volume di ricavi pari ad oltre 1 miliardo e 200 milioni annui. Ovviamente la riduzione sarà più marcata per le imprese operanti nei centri storici che sviluppano l’attività prevalentemente in ore serali e nella giornata rivolgono il servizio agli uffici coinvolti nello smart working. Tali imprese rischiano una riduzione dell’attività fino al 70% del loro volume d’affari ed una sensibile ed ulteriore riduzione degli addetti.
Meno coinvolte saranno le imprese con codice 56.10.30 (pasticcerie e gelaterie) che risultano essere 2533 con quasi 10 addetti, in quanto l’attività si svolge prevalentemente nella forma dell’asporto, senza consumazione sul posto.
In relazione all’asporto e relativo divieto di “consumo nelle adiacenze” il Ministero dell’Interno ha chiarito che “L’espressione ‘nelle adiacenze’ risponde alla finalità di contenimento dei fenomeni aggregativi nelle fasce orarie serali o notturne e, non indicando una precisa distanza metrica, comporta innanzitutto una valutazione della sussistenza o meno di possibili assembramenti, peraltro vietati in ogni contesto.”
Quindi l’acquisto di un prodotto (un cono gelato, un pezzo di pizza ecc.) consumato dopo l’acquisto se non comporta fenomeni aggregativi non dovrebbe costituire violazione alla norma.
La Polizia Municipale di Roma ha emanato una circolare che analizza alcune tipiche fattispecie per le attività di ristorazione equiparando alla ristorazione gli esercizi di vicinato che effettuano il consumo sul posto. Alla luce di questa interpretazione si ritiene che anche i laboratori artigiani che effettuano consumo sul posto e non rientrano tra i codici di attività della ristorazione vengano considerati dalla Polizia Municipale equiparabili (forni, pasta all’uovo ecc.)
Si riportano le fattispecie prese in considerazione
– dalle ore 5.00 sino alle ore 18.00 tutte le attività dei servizi di ristorazione possono operare secondo le modalità ordinarie, sia con consumo al tavolo che con consumo al banco e, nel caso di esercizi di vicinato, con consumo sul posto, senza organizzazione di servizio assistito;
– dalle ore 18.00 fino alle ore 24.00 le attività dei servizi di ristorazione sono consentite solamente con consumo al tavolo, su postazioni in regola e contingentate secondo le linee guida di settore;
– dalle ore 18,00 fino alle ore 24,00 è consentita la vendita per asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle immediate adiacenze del locale;
– dopo le ore 24.00, i servizi di ristorazione possono essere effettuati esclusivamente come vendita a domicilio. In questo caso il locale deve rimanere chiuso al pubblico (a tal proposito vanno osservate le disposizioni sul coprifuoco adottate dalle varie Regioni);
– per quanto riguarda gli esercizi di vicinato il divieto di consumo sul posto opera, dalle ore 18,00 fino alle ore 24,00, solo ove il locale non sia attrezzato per consentire un consumo al tavolo, ancorché senza servizio assistito;
– essendo vietato, negli orari indicati, il solo consumo al banco o comunque all’interno del locale, non si ritiene rappresentare violazione la richiesta di alimenti e bevande effettuata al banco dall’avventore per un successivo consumo al tavolo;
– la sistemazione abusiva di tavoli sul suolo pubblico in spazi antistanti il locale e la contestuale consumazione di cibo o bevande acquistati all’interno dalle ore 18,00 alle ore 24,00 integra la violazione oltre a quella di occupazione di suolo pubblico;
– resta inteso che rimane consentito far terminare la consumazione a chi si trovi seduto al tavolo alle ore 24,00;
– in relazione all’Ordinanza emanata il 21 ottobre dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in accordo con il Ministro delle Salute, (v. circ. 151/2020), in merito alla chiusura delle attività alle ore 24, va chiarito che il rientro a casa da parte del cliente al proprio domicilio deve in ogni caso avvenire entro e non oltre le ore 24.