Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri con formula “salvo intese” un decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, molte delle quali interessano da vicino il comparto dell’edilizia. Al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, in materia di contratti pubblici, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, in particolare relativamente agli appalti sottosoglia.
Il dl, infatti, eleva la soglia prevista per l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture, da 40.000 fino a 150.000 euro e prevede l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Nel dettaglio per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro la consultazione riguarda almeno cinque operatori; per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro la consultazione deve riguardare almeno dieci operatori e quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie rilevanza comunitaria.
Viene altresì precisato che tali disposizioni si applicano solo qualora l’atto di avvio della procedura di affidamento ovvero la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. Al fine di accelerare i tempi di apertura dei cantieri, si prevede ancora che in tali casi l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debbano avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento per affidamento diretto e di quattro mesi in caso di procedura negoziata. Il mancato rispetto del termine in questione, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, in quanto condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell’autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante.
Nel caso di contratti pubblici sopra soglia, ovvero superiori ai 5 milioni di euro, resta necessario il bando (salvo casi eccezionali legati all’emergenza sanitaria) e “l’aggiudicazione e l’individuazione definitiva del contraente” dovrà avvenire entro sei mesi.
Viene poi prevista l’istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. L’esigenza è quella di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera. Beneficiari del fondo sono quindi le stazioni appaltanti e le somme sono destinate a finanziarie la prosecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell’opera.
In materia di edilizia privata, negli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione degli edifici, il decreto ammette la ricostruzione anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, purché siano osservate le distanze legittimamente preesistenti. Mentre secondo la norma attuale invece deve essere assicurata la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria – si legge nel decreto – sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali.
Nei lavori di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico