Entro il 5 dicembre 2015, le Grandi Imprese e le Imprese a forte consumo di energia, hanno l’obbligo di effettuare una diagnosi energetica; il 19 maggio 2015 infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti alle disposizioni previste dall’articolo 8 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102
Ecco un elenco non esaustivo di quanto argomentato nel documento:
– La Grande Impresa è l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità del fatturato e del totale di bilancio, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. L’impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti al 2015. Al fine del calcolo dei soggetti occupati e degli importi finanziari rilevanti per classificare l’impresa, occorre stabilire se l’impresa stessa sia autonoma, associata o collegata.
– Le Imprese a forte consumo di energia (o energivore) sono le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5/4/2013. L’impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi a condizione che risulti iscritta nell’elenco pubblicato presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico dell’anno 2014.
– Sia Grandi Imprese che Imprese sono esonerate dall’obbligo di esecuzione della diagnosi energetica nel caso in cui adottino uno dei sistemi di gestione volontaria EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001, a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico. Resta fermo, ad ogni modo, l’obbligo di comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione.
– Fino al 19/07/2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento. A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati
– Le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre 2015, purché conformi ai criteri minimi dell’Allegato 2, hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e possono essere validamente presentate, ai fini dell’adempimento dell’obbligo.
Si precisa che se la data di scadenza della validità è antecedente al 5 dicembre 2015, occorre effettuare una nuova diagnosi.