“La qualità del pane fresco prodotto nei panifici artigianali italiani finalmente valorizzata, a tutela dei panificatori e dei consumatori”. E’ il commento del segretario di Confartigianato Imprese di Viterbo, Andrea De Simone, a seguito della pubblicazione in gazzetta ufficiale del regolamento che disciplina le denominazioni di panificio e pane fresco e l’adozione della dicitura pane conservato. Tale disposizione normativa, contenuta nel decreto interministeriale 131 approvato di recente, entrerà in vigore il prossimo 19 dicembre.
Cosa cambia, in sostanza, con le nuove disposizioni, attese dal comparto dei panificatori da tanto tempo? Innanzitutto una maggiore chiarezza sull’identificazione di servizi e prodotti de settore della panificazione. Il testo del Decreto introduce infatti alcune definizioni inequivocabili:
- “panificio” (art. 1): si intende l’impresa che utilizza impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.
- “pane fresco” (art. 2): si intende il pane ottenuto secondo un processo di produzione continuo, senza che vi siano interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, e che non veda l’utilizzo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.
- “pane conservato o a durabilità prolungata” (art. 3): si intende il pane non preimballato per il quale la procedura di produzione prevede, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea (ad es. pane precotto surgelato o meno). Per questa tipologia di pane secondo l’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 nel momento della vendita deve essere fornita, al fine di evitare che il consumatore possa essere indotto in errore così come prevede l’allegato VI, parte A al punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, adeguata informazione riguardo il metodo di conservazione utilizzato nel processo produttivo nonché le modalità per la sua conservazione ed il consumo. Ciò si realizza tramite un’apposita dicitura da riportare sul cartello, di cui all’art. 19 del Decreto legislativo n. 231/2017, negli specifici comparti in cui viene collocato, distinti rispetto a quelli in cui viene esitato il pane fresco.
“In questo modo sarà obbligatorio distinguere con apposita etichetta il pane fresco da quello surgelato o precotto – conclude De Simone -, magari di produzione non artigianale, di provenienza non locale e con costi superiori per i consumatori. Credo si tratti di una svolta importante per la tutela delle produzioni artigiane, che valorizza le centinaia di imprese del nostro territorio che ogni giorno portano sulle nostre tavole pane fresco di qualità”.