Entrerà in vigore il 17 gennaio il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, che disciplina le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, con conseguente abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26.
Tra le sanzioni previste si segnala in particolare quella di cui all’art. 3, c. 2, secondo cui “l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre cinque giorni dall’accertamento della perdita stessa, viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 25mila euro”. L’articolo 4, invece, per i mancati controlli delle perdite prevede sanzioni da 5mila a 15mila euro.
Anche non aggiornare la banca dati degli interventi entro 30 giorni prevede una sanzione da mille a 15mila euro. Operare senza certificazione o avvalersi di attività di installazione che ne sono prive, poi, fa scattare multe fino a 100mila euro. Previsto, poi, l’arresto fino a tre mesi e ammende pecuniarie da 50mila a 150mila euro per chi immette in commercio apparecchiature previste dal regolamento con data di fabbricazione successiva agli allegati al regolamento stesso. Da 5 a 50mila euro, infine, le sanzioni per la mancata o non conforme etichettatura.
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