Viterbo, 11 novembre 2013 | ||
Con la Circolare 40/2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti operativi sulle modalità per il rilascio del DURC alle imprese che vantano crediti verso la P.A. ma sono a loro volta debitrici nei confronti degli Enti previdenziali. Com’è noto, il Decreto 13 marzo 2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013) ha previsto la possibilità di rilasciare il DURC “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”. Tale meccanismo ha sicuramente il pregio di superare le problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità, atteso che ora gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti. Il documento sarà rilasciato su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati; ne consegue che, laddove il DURC sia richiesto d’ufficio dalla PA, sarà onere del soggetto interessato, nella fase di avvio del procedimento, dichiarare di vantare crediti nei confronti della PA per i quali abbia ottenuto la certificazione tramite piattaforma informatica e, conseguentemente, che il DURC dovrà essere acquisito “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012. La certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva. Il soggetto titolare dei crediti certificati dovrà comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (Amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione stessa nella Piattaforma informatica. Gli Istituti previdenziali e le Casse edili potranno a loro volta verificare, per mezzo di tale Piattaforma ed attraverso il codice acquisito, l’esistenza delle certificazioni di credito. Nell’ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall’interessato il meccanismo non cambia e attraverso la Piattaforma si potranno verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell’organico medio annuo. In attesa dell’avvio della descritta procedura, la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007; questi ultimi acquisiranno, sempre tramite PEC e direttamente dall’amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione. Naturalmente, la certificazione in parola non comporta alcuna deroga alle vigenti disposizioni relative alla durata del DURC di 120 giorni dalla data di rilascio. Gli Istituti e/o le Casse edili, inoltre, conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi. |