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Lo scorso 3 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 102 il Decreto del Ministero dei Trasporti del 17 aprile 2013 inerente l’obbligo di possesso della CQC. Si tratta di un atto che, pur non introducendo novità di rilievo, fa definitivamente ordine nella materia della Carta di Qualificazione Conducenti. Analizzando passo a passo il decreto ministeriale, cerchiamo di far luce sui singoli elementi della materia. CQC: COS’E’ La CQC è un documento comprovante la qualificazione per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose, nato per sostituire i certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD. Chi, di professione, trasporta persone e cose all’interno di uno o più Paesi dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo, deve obbligatoriamente possedere la CQC, insieme con la patente di guida di idonea categoria (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E o DE). L’obbligo di possesso della Carta è in vigore dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose. CQC: COME SI OTTIENE La qualificazione CQC si consegue a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale e del superamento del relativo esame, oppure per documentazione. In quest’ultimo caso, è sufficiente presentare i documenti richiesti, senza necessità di superare l’esame di cui si è detto. Nel caso di trasporto di persone, si tratta di un’opzione riservata a chi è titolare di: – certificato KD rilasciato in Italia non oltre il 9 settembre 2008; – patente di categoria D1, D, DlE o DE rilasciata da uno Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo, non oltre il 9 settembre 2008, a condizione che sia normalmente residente in Italia; – patente equivalente alle categorie D1, D, DlE o DE, rilasciata da uno Stato non appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo, entro il 9 settembre 2008, a condizione che sia dipendente con la qualifica di autista in un’impresa con sede in Italia. Nel caso di trasporto di cose, il certificato CQC può essere ottenuto per semplice documentazione da chi è titolare di: – patente di categoria C o CE rilasciata in Italia non oltre il 9 settembre 2009; – patente di categoria C1, C, ClE o CE, rilasciata da uno Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo, non oltre il 9 settembre 2009, a condizione che sia normalmente residente in Italia; – patente equivalente alle categorie C1, C, ClE o CE, rilasciata da uno Stato non appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo, entro il 9 settembre 2009, a condizione che sia dipendente con la qualifica di autista in un’impresa con sede in Italia. In ogni caso, la qualificazione CQC rilasciata per documentazione ha validità solo fino al 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e fino al 9 settembre 2014 per il trasporto di cose. Ciò significa che oltre queste date si potrà ottenere la CQC solo frequentando il corso di qualificazione iniziale e superando l’esame finale previsto. CQC: COME SI DIMOSTRA A comprovare il possesso della qualificazione CQC (e, in seguito, il rinnovo di validità della stessa) è l’apposizione del codice 95 – uguale in tutti i Paesi membri dell’Unione europea – sul retro della patente di guida. Quest’ultima, ovviamente, deve essere di categoria necessaria alla guida di veicoli pesanti per i trasporto di persone o cose. Nel caso in cui la patente sia stata rilasciata da uno Stato estero, al titolare che abbia conseguito la CQC in Italia viene rilasciato un apposito documento in formato card, ossia una tessera che va ad aggiungersi alla patente di guida. CQC: COME SI RINNOVA La qualificazione CQC ha una validità di cinque anni. Si rinnova a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica, tenuto esclusivamente da organismi autorizzati, quali autoscuole, centri di istruzione automobilistica o enti di formazione delle associazioni di categoria presenti nel Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori. Ogni corso ha una durata di 35 ore – 21 ore di parte comune al trasporto cose e al trasporto persone e 14 ore di parte specifica per il trasporto merci – e non prevede esercitazioni pratiche o esami di verifica. Al termine, il soggetto che ha erogato il corso rilascia un attestato di frequenza che rinnova la validità della CQC per i successivi cinque anni. A comprovare il rinnovo della qualificazione è l’Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competente per il territorio in cui ha sede l’organismo che ha erogato il corso e rilasciato l’attestato di frequenza. Entro due giorni lavorativi dal termine del corso di aggiornamento, il soggetto che l’ha organizzato trasmette l’elenco dei partecipanti all’Ufficio periferico del suddetto Dipartimento ministeriale. L’Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell’elenco, a inviare: – ai titolari di patente di guida italiana, un duplicato della patente posseduta su cui, in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, è annotato il codice 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validità della formazione periodica; – ai titolari di patente di guida rilasciata all’estero, un duplicato del documento CQC formato card sul retro del quale, in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, è annotato il codice 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validità della formazione periodica. Esempio pratico di rinnovo della CQC Come si è detto poco sopra, la CQC ottenuta per documentazione è valida fino al 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e fino al 9 settembre 2014 per il trasporto di cose. I titolari di qualificazione CQC per documentazione dovranno, perciò, provvedere al rinnovo della Carta frequentando un corso di aggiornamento professionale. Ad esempio, il 9 marzo 2013 è iniziata la stagione dei corsi di formazione per il rinnovo quinquennale della CQC per il trasporto cose in scadenza il 9 settembre 2014. Infatti, secondo quanto stabilito dai Decreti del Ministero dei Trasporti del 16 ottobre 2009 e del 5 agosto 2011, il corso obbligatorio di aggiornamento professionale può essere effettuato a partire da diciotto mesi antecedenti la scadenza di validità della CQC. Avendo ricevuto l’attestato di partecipazione al corso entro la scadenza della Carta, la validità della nuova CQC decorrerà dal giorno successivo a quello di scadenza – ossia dal 10 settembre 2014 – sino al 9 settembre 2019. È anche possibile seguire il corso successivamente alla scadenza della Carta. Se si frequenterà il corso entro due anni dalla data di scadenza, non si potrà esercitare l’attività di autotrasporto professionale di cose dopo il 9 settembre 2014, fino all’avvenuto rinnovo, ossia fino alla data di rilascio dell’attestato di fine corso. La CQC scaduta da oltre due anni non è, invece, rinnovabile con la mera frequenza del corso. Il rilascio della nuova Carta si otterrà, oltre che in seguito alla frequentazione del corso di formazione, dopo aver superato uno specifico esame finale. Fino ad allora non sarà possibile guidare professionalmente veicoli adibiti al trasporto merci.
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