Riduzione della cauzione e sistema di qualità

 

  Viterbo, 5 novembre 2012  
  Di seguito il parere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 157 del 09/09/2010 sulla riduzione della cauzione provvisoria  in caso di possesso della certificazione di qualità.

Oggetto:  Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7,  lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa Eltel di Giovanni  Dello Iacono – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ed  adeguamento funzionale degli immobili comunali scolastici del 2° e 4° circolo  didattico delle scuole medie “G. Massaia”, “R. Stanziale” e dell’istituto  comprensivo “E. De Filippo” anno 2009 e 2010 – Importo a base d’asta € 294.381,00  –  S.A.: San Giorgio a Cremano.

Il Consiglio

Vista la relazione  dell’Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In  data 20 maggio 2010 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la  quale la Eltel di Giovanni Dello Iacono ha chiesto l’avviso di questa Autorità  circa l’esclusione dalla gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione ed  adeguamento funzionale degli immobili comunali scolastici del 2° e 4° circolo  didattico delle scuole medie “G. Massaia”, “R. Stanziale” e dell’istituto  comprensivo “E. De Filippo” anno 2009 e 2010, in quanto, secondo la Stazione  Appaltante, l’impresa ha presentato una “cauzione  insufficiente”.
L’istante  ha contestato il predetto provvedimento, rilevando che erroneamente la Stazione  Appaltante non ha considerato che il bando di gara consentiva al concorrente in  possesso della certificazione di qualità per la tipologia dei lavori da  appaltare di usufruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione  provvisoria. L’istante ha quindi fatto presente che, essendo in possesso della  certificazione ISO 9001:2000, rilasciata dalla IMQ S.p.A. per lavori rientranti  nel settore EA28, ha partecipato alla gara in esame avvalendosi del predetto  beneficio. Secondo la Eltel di Giovanni Dello Iacono il proprio operato sarebbe  conforme non solo alla lettera della lex  specialis, ma anche alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 12  del 1.7.2004, la quale chiarirebbe, secondo la tesi in esame, che il settore  EA28 riguarda sia i lavori di costruzione e ristrutturazione sia i lavori di  impiantistica.
A riscontro della richiesta di  informazioni avanzata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale solo la  società Men & Bulding s.r.l., aggiudicataria provvisoria, ha presentato  osservazioni. In particolare quest’ultima ha sottolineato che la lex specialis prevedeva la riduzione  della cauzione esclusivamente a beneficio delle ditte in possesso della  certificazione di qualità “per la  tipologia dei lavori di che trattasi”, mentre tutte le ditte in possesso di  altra certificazione dovevano presentare la cauzione provvisoria per intero.  Conseguentemente, secondo la società, la gara in esame si è svolta nel rispetto  della specifica disciplina dettata dalla Stazione Appaltante.

 

Ritenuto in diritto

La  questione sottoposta al vaglio di questa Autorità concerne le condizioni in  presenza delle quali il concorrente, che partecipa ad una gara, può avvalersi  del beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria.
Per  un puntuale inquadramento della problematica in esame si rileva,  preliminarmente, che in virtù  dell’art.  75 del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta deve essere accompagnata da una garanzia,  pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto  forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (comma 1).  Tuttavia, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento della somma  da versare a titolo di garanzia le imprese alle quali è stata rilasciata da  organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN  45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di  qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione  della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (comma  7, art. 75, e comma 7, art. 40).
L’agevolazione  di cui trattasi è volta a premiare le imprese che sono in possesso di capacità  certificata nell’esecuzione delle lavorazioni della stessa natura di quelle da  affidare e che, quindi, offrono garanzia di maggiore affidabilità, con  conseguente attenuazione del rischio di inadempimento.
Il  D.P.R. n. 34/2000 (ancora vigente nelle more dell’entrata in vigore del nuovo  regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici ex art. 5 DLgs. n.  163/2006), completa la disciplina in esame e precisa che “la certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione  della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di  qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa  nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”  ( art. 4, comma 2).
Al riguardo questa Autorità ha già  avuto modo di puntualizzare che “ il  riferimento contenuto nell’ultimo alinea del citato art. 4, comma 2 del D.P.R.  n. 34/2000 alla “globalità delle categorie e classifiche”, va  ragionevolmente inteso nel senso che, ove non diversamente specificato, la  certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della  presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di  qualità aziendale si riferiscono a tutte le categorie oggetto di attestazione” (parere n. 117 del 22 ottobre 2009).
Si  osserva, inoltre, che l’Autorità, rilevata la necessità di prevedere una  stretta correlazione tra il sistema di certificazione della qualità ed il  sistema di qualificazione delle imprese, con determinazione n. 11 del 14 maggio  2003 ha stabilito che “la certificazione  deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento  SINCERT RT-05 (rev. 05 del 13 maggio 2002 e successive) con le modifiche di cui  alla successiva lettera j”. In tale lettera ha previsto che la  certificazione di qualità deve riportare la seguente dizione: “la presente certificazione si intende  riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è  utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi  dell’art.8 della legge 11 febbraio 1994 e s.m. e del D.P.R. 25 gennaio 2000  n.34”. Con successiva determinazione del 1 luglio 2004 n.12 l’Autorità ha  recepito il documento denominato SINCERT RT-05 relativo alle prescrizioni per  la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle  imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (settore EA28).
Dall’esame  della disciplina normativa ed amministrativa appena richiamate emerge che la  certificazione di cui trattasi è in via generale diretta ad attestare la  capacità organizzativa e operativa dell’impresa con riferimento alla globalità  delle lavorazioni eseguite e garantisce che nel settore considerato i processi  produttivi oggetto di verificazione sono esercitati in regime di qualità.  Conseguentemente, in assenza di specifiche limitazioni contenute nella  certificazione stessa, quest’ultima comprende tutte le lavorazioni che  l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività e per le quali ha  conseguito l’attestazione SOA. Di contro, nel caso in cui la certificazione  identifica espressamente talune tipologie di lavorazioni, la predetta certificazione  attesta la capacità organizzativa ed operativa dell’impresa limitatamente alle  lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l’impresa risulta priva della  certificazione di qualità.
Venendo  al caso in esame si osserva che in base al bando di gara nella busta A “dovranno essere racchiusi, pena  l’esclusione, i seguenti documenti   (…)  cauzione di euro 5.888,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta  (….) La cauzione può essere ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 co.7 DLgs  163/2006 qualora il concorrente dimostri, allegando certificato originale o sua  copia debitamente autenticata, di essere in possesso della certificazione di  qualità per la tipologia dei lavori di che trattasi”( punto 6)  ed al punto 1 precisa che la categoria prevalente  è la OG1, edifici civili ed industriali.
L’istante  ha inteso avvalersi del beneficio in esame e pertanto ha presentato in gara il  certificato di qualità rilasciato da IMQ S.p.A. nel settore EA28. In detto  certificato si attesta espressamente che il sistema di qualità dell’impresa è  conforme alla normativa ISO 9001:2000 per le attività di “realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici (condizionamento,  elettrici, antincendio)”.
A  ben vedere, però, la lex specialis consente la riduzione in parola solo se il concorrente è in possesso di  certificazione di qualità “per i lavori  di cui trattasi”, ossia quelli indicati nell’oggetto dell’appalto “manutenzione ed adeguamento funzionale degli  immobili scolastici”, che il punto 1, pag. 2 del bando di gara riconduce  alla categoria prevalente OG1, edifici civili ed industriali,  mentre la certificazione in esame si  riferisce espressamente ad una diversa tipologia di opere:  impianti tecnologici. La discrasia tra le  lavorazioni in questione, peraltro, emerge dal documento SINCERT RT-05 recepito  dall’Autorità, che reca all’Allegato A la tabella di corrispondenza tra le  categorie di opere di cui al DPR 34/2000 e gli scopi della certificazione di  qualità. In particolare si osserva che alle categorie OG1 e OG2 sotto il  profilo della qualità corrispondono opere edili ed in particolare opere di  ingegneria civile ed industriale; alle categorie OG6, OG7, OG8 corrispondono  opere idrauliche e più precisamente opere idrauliche a rete, marittime e  fluviali; alle categorie OG9, OG 10 e OG11 corrispondono opere impiantistiche,  e più precisamente opere di impiantistica elettrica e tecnologica.
E’  evidente, quindi, che nel caso in esame manca quella corrispondenza tra le  lavorazioni certificate e le lavorazioni da eseguire che rappresenta il  presupposto per avvalersi della riduzione della cauzione. Difatti, se è vero,  come affermato più volte in giurisprudenza, che non c’è una perfetta  coincidenza tra le categorie della qualificazione SOA e l’attestazione di  qualità aziendale, è, tuttavia, ormai jus  receptum che deve esserci una corrispondenza tra la categoria prevalente  dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di  qualità (cfr. TAR Campania Salerno, sez. I, sentenza n. 6538 del 14 maggio  2010; TAR Puglia Bari, sez. I, sentenza n. 1379 del 3 giugno 2009; TAR Campania  Napoli, sez. I, sentenza n. 8841 del 28 giugno 2005). Solo in questo caso,  infatti, la certificazione in esame è in grado di “sostituire” in parte qua la garanzia richiesta dal  legislatore a tutela della Stazione Appaltante in virtù della capacità  riconosciuto alla certificazione di attestare la maggiore affidabilità strutturale  ed operativa dell’impresa nell’esecuzione delle lavorazioni da realizzare.
Ne deriva che l’istante, in  ottemperanza alla lex specialis avrebbe dovuto – a pena di esclusione – presentare la cauzione provvisoria per  intero senza avvalersi della riduzione di cui all’art. 75, comma 7 D.Lgs. n. 163/2006,  essendo pacifico, anche tra le parti, che la certificazione del sistema di  qualità e le verifiche ad essa presupposte debbono riguardare i processi  produttivi corrispondenti alle categorie di lavorazioni da eseguire nello  specifico appalto. Cosa che non si riscontra nel caso in esame per le ragioni  sopra esposte. Né è possibile procedere ad un’integrazione della cauzione  presentata in sede di gara, stante il doveroso rispetto del principio della par condicio dei concorrenti.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene,  nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione dell’impresa  Eltel di Giovanni Dello Iacono dalla gara sia conforme alla lex specialis ed alla specifica  normativa di settore.

 

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente f.f.: Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 settembre 2010

 

 

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