Operazioni in paesi “black list”

 

Software per la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni da e verso i Paesi “black list”
Dal 1° luglio 2010 è entrato in vigore l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle operazioni intercorse con operatori residenti in Paesi “black list”

L’articolo 1 del D.L. 40 del 25 marzo 2010, convertito in legge n. 73/2010, ha previsto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate tutte le operazioni (cessione di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute) intercorse fra soggetti passivi IVA e operatori economici residenti in Paesi appartenenti alla cosiddetta “black list”.
La comunicazione, obbligatoria a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010, deve essere inviata telematicamente con le modalità e nei termini stabiliti nel decreto ministeriale 30 marzo 2010 (il primo invio è previsto per il 31 agosto p.v. per i soggetti con cadenza mensile ovvero 31 ottobre p.v. per quelli con cadenza trimestrale).
Si informa, al riguardo, che l’Agenzia delle entrate sta predisponendo un apposito software per la compilazione e trasmissione telematica della comunicazione in oggetto. Il prodotto informatico dovrebbe essere reso disponibile, sul sito dell’Agenzia, entro il corrente mese di luglio.
La Confederazione ha sollecitato, nei giorno scorsi (si veda il Sole 24 ore del 29 giugno 2010), una proroga del primo invio a dopo l’estate è l’emanazione di una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle entrate.
   

 

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