La prescrizione biennale delle bollette sancita dalla legge di Bilancio 2018 “non può che operare a tutte le componenti esposte nelle suddette fatture, siano esse componenti fisse o variabili”. E’ la precisazione pervenuta da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e che dà così risposta e ragione a Confartigianato che aveva scritto ad Arera e all’Acquirente Unico per segnalare quella che ritiene una violazione delle norme sulla prescrizione biennale delle bollette previste nella Legge di bilancio 2018 (QE 20/12/18 ).
Citando “numerose segnalazioni da parte delle Associazioni territoriali aderenti al proprio sistema associativo nelle regioni del Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana ed ai propri consorzi d’acquisto”, Confartigianato ha sottolineato che Enel Energia sta respingendo le istanze delle imprese perché le fatture non avrebbero “i requisiti per la prescrizione del credito poiché non rientrano in ambito le richieste relative a fatture che calcolano oneri diversi dai consumi”. In qualche caso, prosegue la lettera di Confartigianato, i rigetti si spingono ad affermare “che la fattura … non possiede i requisiti per la prescrizione del credito, in quanto il periodo prescrivibile (30 settembre 2015 – 19 aprile 2017) è relativo al ricalcolo della quota potenza”. Confartigianato ha rimarcato come la legge di bilancio 2018 “non solo non compie distinzione alcuna tra le molteplici voci che compongono il diritto al corrispettivo ma chiarisce altresì che l’orizzonte temporale biennale vale anche nei rapporti tra soggetti della filiera, che misurando, distribuendo trasportando e bilanciando il sistema dietro tariffa, sono coinvolti con il venditore nella fornitura di energia elettrica e gas”. Inoltre, “le fatture contenenti importi risalenti a più di due anni sono in linea di massima inviate in formato sintetico, che non specifica la tipologia di importi fatturati e pertanto il cliente finale che voglia capire la tipologia degli ‘oneri’ per cui è stata rigettata la prescrizione deve verificare sulla fattura elettronica ovvero chiedere gli elementi di dettaglio, quando la risposta al reclamo non li contiene”. Infine, “l’esclusione del prelievo di potenza e dei relativi ‘oneri’ dai consumi dei clienti finali appare fortemente dubbia anche sotto il profilo tecnico e ciò dimostra, anche per questa via, la fragilità della risposta di Enel Energia”. Confartigianato ha quindi invitato l’Autorità “a considerare la portata gravemente lesiva del comportamento sin qui segnalato sui diritti dei clienti finali che, indotti da rigetti arbitrari e sotto la spinta di pressioni di varia natura, sono indotti a versare gli importi prescritti”. Chiedendo “con forza l’intervento di Arera affinché riconduca il comportamento dell’operatore in questione nell’alveo del rispetto della legislazione primaria e della regolazione”. L’associazione sottolinea inoltre come “l’irripetibilità del pagamento” sembri rappresentare “un vulnus importante anche per il ricorso alla Conciliazione che in ogni caso per sua natura sarebbe inidonea ad affrontare efficacemente l’aspetto legato al rispetto della regolazione sia delle fatture che dei reclami, di fondamentale importanza tuttavia per un funzionamento efficace del mercato”. Confartigianato ricorda che sino al 2016 c’era la scelta tra reclamo di II livello e Conciliazione. Dal 2017 in poi il sistema è cambiato e in base a un’elaborazione della Confederazione il raffronto tra il numero di procedure di secondo livello (reclami, conciliazioni) presentate nel 2016 e quelle presentate nel 2017 post riforma evidenzia un calo del 53%. Pertanto, Confartigianato auspica anche “un intervento generale sul tema che chiarisca le eventuali zone d’ombra e rafforzi le tutele, reintroducendo come proposto sulla base delle evidenze numeriche presentate nel proprio documento di posizionamento sul Quadro Strategico 2019-2021, strumenti di enforcement quali il reclamo di II livello”.
Ora la risposta di Arera a Confartigianato chiarisce che “poiché la prescrizione – come stabilito dalla legge di bilancio 2018 – ha a oggetto il diritto di credito relativo ai corrispettivi dei contratti ivi previsti, la medesima prescrizione non può che operare a tutte le componenti esposte nelle suddette fatture, siano esse componenti fisse o variabili, a condizione che, ovviamente, la fatturazione o il ricalcolo si riferiscano a periodi risalenti a più di due anni”.