Il prossimo 11 dicembre (scadenza perentoria) scade il termine entro cui taluni soggetti privati dovranno comunicare al registro delle imprese i titolari effettivi, ovvero “la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”. Lo prevede il decreto del MIMIT, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre, che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi, e che prevede appunto 60 giorni a partire dal 9 ottobre per la relativa comunicazione. Il suddetto obbligo discende dalla disciplina dell’antiriciclaggio.
I soggetti tenuti alla comunicazione sono:
- le imprese dotate di personalità giuridica (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative);
- le persone giuridiche private, ovvero le fondazioni, le associazioni e altre istituzioni di carattere privato riconosciute. Sono quindi escluse le associazioni di fatto (tra cui rientrano generalmente le associazioni di categoria datoriali).
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
I soggetti obbligati costituiti successivamente al 9 ottobre dovranno provvedere alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri o dalla loro costituzione. La violazione di tali obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione da parte della Camera di Commercio di riferimento della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 2630 del Codice civile (da 103,00 a 1032,00 euro).