Agenti e rappresentanti di commercio: soppressione del ruolo e nuove modalità di accesso all’attività

 

  Viterbo, 29 luglio 2013  
 

Termine del 30 settembre 2013 per adeguarsi

Dal 12 maggio 2012 è operativo il D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 che apporta significative modifiche alle modalità di accesso all’attività di agente e rappresentante di commercio e al suo esercizio: su tutte, la soppressione del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti.
E‘ opportuno evidenziare che dette modifiche concernono principalmente gli aspetti procedurali dell’attività di agenzia commerciale, incidendo solo in minima parte su quelli sostanziali.
Poche le novità in materia di requisiti di idoneità richiesti per poter svolgere l’attività di agente commerciale che, dunque continuano a essere quelli indicati dalla legge di riferimento in materia (legge n. 204 del 1985).
Con il D. Lgs 26.03.2010, n. 59, si è recepita la direttiva comunitaria 2006/123/CE, nota come direttiva Servizi. Uno degli obiettivi fissati dalla direttiva comunitaria è quello di semplificare le formalità e le procedure relative all’accesso, fra le altre, all’attività di agenzia e al suo esercizio.

In tal senso l’art. 74 del D. lgs. 59/2010 ha sancito:

la soppressione, tra gli altri, del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all’articolo 2 della legge 204/1985;
l’assoggettamento dell’inizio dell’attività di agente commerciale alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) – corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti;
l’iscrizione dell’attività di agenti o rappresentanti di commercio nel Registro delle Imprese se l’attività è svolta in forma di impresa, ovvero in un’apposita sezione del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative.

L’effettiva soppressione del Ruolo è stata resa definitivamente operativa dal 12 maggio 2012, data in cui il Decreto Ministeriale attuativo del 26.10.11 è entrato in vigore. Da tale data, pertanto, coloro che intendono iniziare l’attività di agenzia commerciale devono presentare all’ufficio del registro della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività, apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa.
La Camera di Commercio provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, rilasciando, su richiesta, una tessera personale di riconoscimento, conforme al modello ministeriale allegato al decreto attuativo.
Invece, gli agenti già iscritti nell’abrogato ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, devono provvedere ad aggiornare la posizione di ciascuna loro sede o unità locale nel Registro Imprese
Tale aggiornamento deve essere effettuato entro il 30 settembre prossimo, termine prorogato rispetto al precedente fissato al 12 maggio, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività.
La stessa regola, periodo transitorio che dura  12 mesi, vale anche per le persone fisiche iscritte nel rispettivo ruolo.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici di Confartigianato Imprese di Viterbo (Tel. 0761.33791 – info@confartigianato.vt.it).

 

 

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