Trasporto in conto proprio di rifiuti speciali, comunicazione all’albo

 

  Viterbo, 13 febbraio 2012  
 

Elenco delle imprese che non hanno inviato la domanda di aggiornamento per le iscrizione effettuate dal 3 aprile 2006 al 14 aprile 2008 all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti speciali

In attuazione del D. Lgs. 205/10, art. 25, comma 1 lett. c, tutte le imprese iscritte, all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in conto proprio, dal 3 aprile 2006 al 14 aprile 2008, ai sensi dell’articolo 212, comma 8 D.Lgs. 152/06, dovevano  presentare domanda di aggiornamento indicando l’attività svolta, le tipologie di rifiuti e le targhe dei veicoli, così come previsto dalla Circolare Prot. 432 del 15 marzo 2011.
In generale i soggetti obbligati ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientali sono, in applicazione dell’art. 212 comma 8, i seguenti:
•    Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei  propri rifiuti a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.
•    Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità che non eccedano 30 Kg o 30 Litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.
La domanda di aggiornamento doveva essere presentata entro il 30 giugno 2011 e comunque non oltre il 27 dicembre 2011 per le imprese in possesso del provvedimento di iscrizione privo delle targhe dei veicoli e delle tipologie di codici dei rifiuti.
Chi non effettuava la domanda di aggiornamento sarebbe stato cancellato direttamente dall’albo e quindi se vuolesse continuare a trasportare i propri rifiuti deve fare ex novo la domanda d’iscrizione.

 
     

 

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