Con il provvedimento del 22 febbraio 2021, slitta al prossimo 31 marzo il termine per l’invio telematico del modello di comunicazione con cui il contribuente, per fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2020, informa l’Agenzia di aver scelto, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura o per la cessione di un credito d’imposta a terzi. L’amministrazione, quindi, accoglie la richiesta di operatori, consulenti e loro associazioni di categoria, di avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni che non è stato possibile inviare progressivamente e che, dunque, si sono accumulate.
A questo proposito, si ricorda che il Dl “Rilancio” (articolo 121, decreto legge n. 34/2020) ha previsto che, ai fini del Superbonus e di altre detrazioni spettanti per diversi interventi edilizi, il beneficiario può optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto applicato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari, del credito corrispondente alla detrazione spettante.
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. La possibilità di sconto in fattura o di cessione del credito vale anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Per effettuare tali opzioni alternative alla detrazione diretta il contribuente beneficiario della detrazione deve inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, all’Agenzia l’apposito modello di comunicazione approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 8 agosto, che ha fissato il termine ultimo per l’invio della comunicazione al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Con il presente provvedimento la scadenza è a fine mese. Nel caso di interventi ammessi al Superbonus, si precisa che la citata comunicazione deve essere, invece, trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.