Sistri, ecco il terzo decreto modificativo

 

Nuove disposizioni a favore dei piccoli produttori iniziali
Decreto Ministero dell’Ambiente del 9 luglio 2010

Confartigianato imprese annuncia l’emanazione da parte del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, On. Stefania Prestigiacomo, di un decreto ministeriale contenente disposizioni favorevoli ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi di piccola dimensione: si tratta del Decreto Ministero dell’Ambiente 9 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 e disponibile nella sezione norme e leggi.

Il decreto è stato fortemente voluto dalla Confederazione, che ne ha spiegato la necessità, sollecitato la predisposizione e condotto, portandola a buon fine, la difficile negoziazione sui contenuti con la compagine ministeriale. Il decreto introduce alcune sensibili semplificazioni nella gestione del sistema Sistri, specificamente rivolte alle realtà artigiane ed agricole che producono piccole quantità di rifiuti pericolosi.
Di seguito una sintetica illustrazione dei contenuti del decreto, scegliendo di commentare quelle più rilevanti.

L’articolo 1 dispone un breve slittamento della “entrata in funzione” del Sistema Sistri: l’operatività – per tutte le fasce di imprese – è prorogata al 1° ottobre 2010; le operazioni di distribuzione delle apparecchiature elettroniche (USB e black box) devono completarsi entro il 12 settembre.     

Il comma 2 dell’articolo 3 riguarda invece i controlli ed intende sottolineare che i dispositivi USB devono rimanere nella sede dell’impresa titolare: ciò non inficia l’eventuale servizio associativo, in quanto quest’ultimo utilizzerà un proprio e distinto dispositivo, abilitato a “contabilizzare” i dati sui rifiuti dell’azienda delegante.

L’articolo 4 reca alcune modifiche sulle procedure di registrazione: la più significativa riguarda – comma 3 – la cosiddetta “micro-raccolta”.
Tale comma 3 facilita oggettivamente i piccoli trasportatori disponendo che i termini per la comunicazione dei dati SISTRI sulla movimentazione dei rifiuti non si applicano, per l’appunto, a tale attività.

L’articolo 5 riconosce che tra le cause che rendono ammissibile il ricorso a procedure alternative al Sistri vi è anche quella di mancanza di copertura della “rete di trasmissione dei dati”.

L’articolo 6 riguarda i contributi annuali, uno dei temi sui cui le istanze confederali hanno sollecitato una maggiore attenzione. Atteso che il Ministero non ha mai voluto prendere in considerazione l’ipotesi di esclusioni dal campo di applicazione per le imprese produttrici di rifiuti pericolosi, si è addivenuti a sensibili riduzioni dei contributi annuali per piccole imprese, agricoltori e piccoli comuni. In particolare per le prime, anziché un contributo annuo di 120 euro si è ottenuta una riduzione a 50 euro per le imprese fino a 5 addetti e fino a 200 kg/anno di rifiuti prodotti. Sempre entro tali limiti di addetti, ma con un quantitativo maggiore di 200 kg/anno e fino a 400 kg/anno il contributo è di 60 euro.  Da 6 a 10 addetti, fino a 400 kg/anno, il contributo è di 60 euro.
Per le aziende che avessero già effettuato il pagamento del “vecchio” contributo per il 2010 (o che avessero pagato per errore importi maggiori del dovuto) si riconosce il diritto al conguaglio a valere sui contributi degli anni successivi, previa domanda inoltrata al Sistri: ciò deve avvenire tramite e-mail, fax o direttamente on-line, attraverso il modulo che sarà reso disponibile sul portale www.sistri.it.

L’articolo 7 contiene altre disposizioni fortemente volute dalla Confederazione in quanto tese a facilitare le operazioni di assistenza alle imprese. Al comma 1 vi è il raddoppio (rispetto a quanto contenuto nel comma 4 dell’art. 190 del d.lgs. 152/06) delle quantità di rifiuti prodotti al di sotto delle quali l’impresa può avvalersi dei servizi associativi. Le nuove quantità annue sono infatti state portate a 4 tonnellate di rifiuti pericolosi e a 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi. Si è aggiunta anche la fattispecie delle imprese che effettuano il cosiddetto trasporto in conto proprio dei rifiuti di cui al comma 8 dell’art. 212 del d.lgs 152/06.
Il comma 2 riguarda la periodicità delle registrazioni, parametro fondamentale per valutare la complessità ed i costi delle procedure. Si dispone – inequivocabilmente – che per le imprese che si avvalgono dei servizi associativi la registrazione è mensile; per le imprese produttrici di quantità di rifiuti pericolosi fino a 200 kg annui la registrazione avviene con cadenza trimestrale. Con queste misure la platea servita si allarga significativamente e la gestione dei servizi diventa più facile; inoltre la cadenza allungata può consentire di praticare tariffe relativamente inferiori, in linea con le aspettative delle categorie interessate.

L’articolo 9 interviene a precisare i termini di “dipendenti”, di “circuito organizzato di raccolta” e di “associazioni imprenditoriali” contenuti nei precedenti decreti Sistri (17/12/2009 e 15/2/2010), impartendo modifiche utili alla corretta interpretazione. Per la voce “dipendenti” si opera una sostanziale equivalenza con il termine “addetti”, comparso in alcuni passaggi, riducendo l’ambiguità delle varie formulazioni. Per quanto riguarda le raccolte organizzate si aprono possibilità di operare in futuro con specifici accordi potenzialmente utili a ridurre complessità procedurali; infine per “associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale si è optato per il criterio della presenza nel CNEL, regolata da apposita legge.

Si segnala che l’emendamento di differimento di due anni dei termini di entrata in funzione del sistri per le imprese produttrici di rifiuti pericolosi fino a 300 Kg/litri, non ha superato l’esame dell’Aula.

Informiamo, infine, del fatto che è stato emanato il Decreto dirigenziale interministeriale del 17 giugno 2010, disponibile in Allegato n. 2, che ha fissato, fra l’altro, per i dispositivi USB Sistri, il diritto fisso di importo pari ad Euro 16,00 per la prima “chiavetta”; per la stessa unità locale le chiavette aggiuntive – dalla seconda in poi – costeranno alle imprese Euro 6,00 e non l’intero importo, come invece era stato precedentemente ipotizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (e contestato da Confartigianato Imprese).

   

 

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