Settore ristorazione: ecco alcuni chiarimenti per la corretta applicazione delle nuove norme

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre scorso del DPCM 13 ottobre 2020 relativo ad ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In riferimento ad alcune richieste di chiarimenti sull’applicazione nel settore della ristorazione del DPCM in oggetto, all’art. 1 sono stabilite “Misure urgenti di contagio sull’intero territorio nazionale”, vi forniamo i seguenti elementi di interpretazione al fine di consentire una applicazione uniforme delle norme da parte delle nostre imprese.
All’art. 1, lettera ee) viene previsto per gli esercizi di ristorazione di cui al codice Ateco 56 (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, take-away, ecc. ecc.) l’attività è permessa fino alle ore 24,00 “con consumo al tavolo”, nei locali ove vi siano idonee attrezzature per tale modalità di consumo, in modo da garantire, seguendo la evidente ratio della disposizione, il distanziamento dei clienti.
La terminologia usata per l’individuazione delle fattispecie indica che la modalità di “consumo al tavolo” è indipendente dalla fornitura o meno di un apposito servizio. Invece in tutti gli altri casi in cui non vi siano attrezzature specifiche che consentano il consumo al tavolo, l’attività deve terminare alle 21.
Riguardo ai limiti di orario, riteniamo che debbono intendersi come limiti rispetto alla clientela ovvero superati i quali non debbono più stazionare clienti nel locale, ove magari si potrebbero però svolgere attività di pulizia/sanificazione.
Nulla comunque si dice di contro per quanto riguarda l’orario di riapertura dell’attività dopo la chiusura forzata agli orari di cui sopra, ovvero se debba esserci un periodo temporale minimo di impedimento dell’attività, superato il quale si possa riprendere l’attività stessa. Al fine di dare indicazioni più precise, Confartigianato ha sottoposto dei quesiti specifici al Ministero dello Sviluppo Economico.
Vinee confermato, per quanto riguarda l’attività di consegna al domicilio e quella per asporto che “… resta sempre consentita…”, per cui non sussistono limiti orari allo svolgimento delle stesse adottando le stesse misure precauzionali già a suo tempo indicate (misure igienico-sanitarie nella fase di confezionamento e trasporto degli alimenti, rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro).
E’ stabilito invece il divieto espressi dopo le 21 della possibilità di consumare i prodotti sul posto nonché nelle immediate vicinanze dei locali di vendita, sempre al fine di evitare assembramenti. Si consiglia, al fine di evitare fraintendimenti da parte della clientela, di dare pertanto comunicazione scritta ai clienti che dopo le ore 21 è consentita la sola vendita da asporto nei locali dove non è possibile effettuare consumo al tavolo o consegna a domicilio.
Anche le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale continuano ad essere permesse con le solite precauzioni del distanziamento interpersonale di un metro.
Comunque tutte le attività di cui sopra presuppongono una preventiva verifica da parte delle Regioni e delle province autonome della situazione epidemiologica locale che permetta il normale esercizio delle attività stesse.
Viene specificato inoltre che debbono essere adottate le misure precauzionali contenute nei protocolli o nelle linee guida redatti dalle stesse Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in conformità ai principi dettati da protocolli o linee guida nazionali ed in coerenza con i criteri elaborati dal comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del DPCM.
Resta un punto controverso, su cui Confartigianato ha chiesto esatta interpretazione al MISE, riguardo a quanto previsto alla lettera n) dell’art. 1, laddove si specifica che “le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone…”. Dalla sola lettura di questa prescrizione non si intende chiaramente cosa debba intendersi per “feste”; tuttavia, coordinando con quanto prevede il paragrafo sulle cerimonie riportato nella scheda tecnica della ristorazione di cui all’allegato 9 del DPCM, dove vengono forniti indirizzi specifici circa i banchetti per cerimonie e in cui – tra l’altro – non si fa esplicita menzione di un limite di partecipanti, in analogia con il settore della ristorazione dove la limitazione dei posti è in funzione del rispetto delle distanze interpersonali di un metro, sembrerebbe che il termine “feste” debba riferirsi ad eventi altri, tra cui non sarebbero contemplati gli stessi banchetti.