Semplificazione per scarichi idrici e impatto acustico

 

  Viterbo, 6 marzo 2011  
  E’ stato pubblicato il DPR nr. 227 del 19 ottobre 2011 in Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio scorso che contiene semplificazioni in materia di procedure amministrative connesse con l’autorizzazione agli scarichi idrici e con la riduzione di impatto acustico da partte di numerose categorie di imprese artigiane e commerciali.
Per ciò che riguarda le acque reflue il DPR opera due semplificazioni nei confronti di altrettante procedure amministrative relative alla autorizzazione: l’assimilazione a scarichi domestici di quelli provenienti dalle attività produttive elencate in allegato A tabella 2 (art. 2) e l’introduzione di automatismi in occasione del rinnovo (art. 3).
Per quanto riguarda l’impatto acustico le innovazioni consistono nell’abolizione dell’obbligo di presentare  la documentazione  di impatto acustico da allegare alla richiesta di autorizzazione alla produzione di emissione sonore da parte di numerose imprese a basso impatto elencate in allegato B; nella possibilità di dichiarare mediante autocertificazione la condizione di bassa emissione sonora (non superamento del limite di emissione indicato nel documento di classificazione acustica territoriale o dei limiti di cui all’art. 8 della Legge 26/10/1995 n. 447); in tutti gli altri casi allegare la documentazione tecnica di impatto acustico è obbligatorio e va corredata di perizia giurata.
L’art. 5 dispone che tutta la documentazione  venga presentata al SUAP esclusivamente per via telematica.
 
  DPR 19 ottobre 2011 n. 227  

 

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