MUD 2026: il termine per la presentazione della dichiarazione è il prossimo 3 luglio

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 53 del 5 marzo 2026, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica che, in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 3 luglio 2026.

La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Come già avvenuto più volte negli ultimi anni, il termine del 1° marzo, indicato dalla legge istitutiva del MUD come scadenza per l’adozione del DPCM con il nuovo formato, non è stato formalmente rispettato. Tuttavia, come chiarito in passato dal Ministero dell’Ambiente, ciò non compromette la validità del nuovo modello. Anche se pubblicato in ritardo, il nuovo format determina infatti lo slittamento di 120 giorni del termine per la presentazione: i MUD non dovranno quindi essere inviati entro la scadenza ordinaria del 30 aprile, ma entro venerdì 3 luglio 2026.

Restano invariate le modalità di presentazione: le dichiarazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite i portali gestiti dalle Camere di Commercio. Per imprese ed enti obbligati, la proroga rappresenta un margine temporale aggiuntivo per completare le attività di raccolta, verifica e validazione dei dati. Tuttavia, non risolve una criticità strutturale più volte evidenziata dagli operatori, ossia l’incertezza legata ai tempi di approvazione del modello e l’impatto che questo comporta sull’organizzazione delle attività preparatorie alla compilazione. Un’attività che quest’anno dovrà inoltre confrontarsi con il passaggio dai registri di carico e scarico cartacei a quelli digitali, operativi già dal 13 febbraio dello scorso anno per molte imprese iscritte al nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI.

Fra le principali modifiche introdotte, apportati al modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026, abbiamo:

  • l’aggiornamento della Scheda AUT, per allineare le tipologie di autorizzazioni indicate nel MUD a quelle previste dal RENTRI;
  • l’aggiornamento delle diciture relative allo stato fisico nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata, sempre al fine di garantire coerenza con la terminologia utilizzata nel RENTRI;
  • l’integrazione, nelle istruzioni per la compilazione, dell’indicazione secondo cui il calcolo effettuato dagli operatori deve essere conservato presso l’unità locale, in linea con quanto previsto dal RENTRI;
  • la modifica della terminologia nella Scheda MATERIALI SECONDARI, dove il termine “aggregati riciclati” è stato sostituito con “aggregati recuperati”, in coerenza con quanto previsto dal DM 28 giugno 2024 n. 127;
  • l’introduzione, nella Comunicazione Rifiuti Urbani, di una nuova informazione relativa alla raccolta selettiva delle bottiglie in plastica tramite eco-compattatori.

Le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative.

Confartigianato Imprese di Viterbo, tramite l’Area Ambiente & Sicurezza, ricorda:

Chi sono le imprese obbligate a presentare il MUD?

  1. Tutte le imprese chenel corso dell’anno precedente hanno prodotto rifiuti pericolosi dovranno predisporre e presentare alla Camera di Commercio il MUD
  2. Dovranno presentare il MUD anche le imprese con più di 10 addetti che producono rifiuti non pericolosi
  3. i trasportatori a titolo professionale;
  4. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  5. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  6. i consorzi;
  7. i gestori del servizio pubblico di raccolta.

Esempi di imprese obbligate a predisporre il MUD

Per aiutarvi a capire se la vostra attività rientra nell’obbligo di predisposizione del MUD, ecco alcuni esempi di rifiuti che solitamente sono prodotti dalle diverse categorie merceologiche:

  • AUTORIPARAZIONI: oli minerali usati, batterie al piombo esauste, filtri dell’olio, liquidi antigelo.
  • CARROZZERIE: vernici, colle e imballaggi sporchi (se classificati con CER pericoloso)
  • IMPIANTI: componenti elettriche ed elettroniche obsolete e oli minerali (se classificati con CER pericoloso).
  • LEGNO E ARREDO: vernici, colle esauste e imballaggi sporchi (se classificati con CER pericoloso)
  • MANIFATTURIERO E SUBFORNITURA: oli e solventi (se classificati con CER pericoloso)
  • PULITINTOLAVANDERIE: acqua di contatto e fanghi
  • TRASPORTI-LOGISTICA-MOBILITA`: batterie al piombo esauste, oli minerali usati.

Si ricorda, inoltre, che sono esonerati dall’obbligo di presentare il MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.

Non farti trovare impreparato, per maggiori informazioni sulla presentazione del MUD 2026 è possibile contattare e fissare un appuntamento con l’ufficio Ambiente & Sicurezza, della Confartigianato Imprese di Viterbo, ai nr. 0761 337942 – 12.