Dal 1° aprile saranno operativi i nuovi obblighi per i depositi ed i distributori di carburante ad uso privato. Tramonta l’ipotesi di uno slittamento della norma introdotta col Decreto Fiscale (DL n.124 del 26 ottobre 2019) convertito con la Legge del 19 dicembre 2019 n.157. Con l’emanazione delle nuove norme sono state introdotte disposizioni per prevenire e reprimere le frodi in materia di accisa, che riguardano i soggetti che utilizzano contenitori/distributori di carburante ad uso privato.
Confartigianato Trasporti, pur condividendo le finalità di contrasto alle frodi di accisa, si era attivata da subito per lo stralcio della norma contenuta Dl Fiscale proponendo un emendamento che abrogava i nuovi oneri a carico delle piccole imprese che possiedono cisternette fino a 9 metri cubi, su cui è difficile realizzare frodi viste le piccole tarature.
Tale emendamento è stato sottoposto all’attenzione del ministro Dei Trasporti Paola De Micheli ed aveva inizialmente ottenuto l’appoggio del Governo, salvo in fase di conversione essere stato ritirato da due parlamentari di maggioranza. Confartigianato Trasporti è intervenuta anche nel Decreto Milleproroghe in discussione alla Camera promuovendo un emendamento che quantomeno mirasse a rinviare l’entrata in vigore dei nuovi adempimenti di 12 mesi, consentendo nel frattempo di rimodulare la norma primaria avendo minori impatti sulle micro e piccole imprese, a cui comunque andava dato maggior tempo per adeguarsi.
Proprio nei giorni scorsi durante la seduta in Commissione Affari costituzionali della Camera, nonostante il parere favorevole espresso dal Ministero dei Trasporti affinché si rinviasse l’applicazione della norma per i piccoli imprenditori possessori di cisternette fino a 9mc, i relatori della maggioranza di Governo hanno espresso parere contrario bocciandone definitivamente il rinvio.
Pertanto, come previsto dalla determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli esercenti di a) depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato, agricolo, industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi; b) apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale superi i 5 metri cubi e non sia superiore a 10 metri cubi debbono, entro il 1° aprile 2020, essere dotati di licenza fiscale e registro di carico e scarico.