LAVORO NERO E TUTELA DEI LAVORATORI: quando è prevista la sospensione dell’attività?

Con l’articolo 13 del DL 146/2021 viene introdotta una normativa assai stringente riguardante i provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute dei lavoratori.

Sono previste misure in materia di:

  • Lavoro irregolare. Quando riscontra che almeno il 10% (anziché il 20% come in precedenza) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, irregolarmente, ossia senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento, che deve essere adottato dal personale ispettivo dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) nell’immediatezza degli accertamenti, ovvero entro sette giorni dalla segnalazione di altre amministrazioni, non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.
  • Sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, di cui all’Allegato 1. Il provvedimento di sospensione è adottato in riferimento alla parte, dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni (e non quindi all’intera impresa), o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 (Mancata formazione ed addestramento) e 6 (Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto) dell’Allegato 1; in tal caso, l’attività imprenditoriale può continuare, ma i lavoratori interessati dovranno essere sospesi dal lavoro, pur conservando tutti i loro diritti.

I provvedimenti di cui al punto 1, ossia i provvedimenti di sospensione non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. Durante tutto il periodo di sospensione, è fatto divieto all’impresa destinataria del provvedimento di contrattare con la pubblica amministrazione.

Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti

FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario:

  • la regolarizzazione dei lavoratori occupati irregolarmente (ossia non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria) anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (per esempio visite mediche obbligatorie);
  • il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni dell’Allegato I;
  • la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;

nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

  • nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

L’importo delle somme aggiuntive nelle ipotesi di lavoro irregolare e per violazione in materia di sicurezza è raddoppiato se, nei 5 anni precedenti, la stessa impresa ha già subito un provvedimento di sospensione.

Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni sopra elencate, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta.

L’importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con:

  • l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.