Con il comunicato del 25 marzo us. l’Autorità Nazionale per i contratti pubblici (ANAC) ha ribadito che per le irregolarità nelle dichiarazioni di gara, l’impresa sarà sanzionata solo nel caso in cui rientri in gara. Confermando la posizione espressa in materia nella delibera n. 1/2015, l’Autorità ha chiarito che il previsto pagamento della sanzione per irregolarità o carenze degli elementi e delle dichiarazioni rese dai partecipanti ad una gara pubblica, si applica solo al soggetto economico che intenda avvalersi del soccorso istruttorio, escludendo così l’automaticità del meccanismo sanzionatorio.
Secondo l’ANAC, tale lettura della delibera si è imposta “come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento”. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all’art. 59 (paragrafo 4, secondo capoverso) la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione.
Nel comunicato tra le altre varie questioni, tutte di rilievo, viene poi presa in esame l’applicabilità della suddetta sanzione (prevista dall’art. 38, comma 2-bis del Dlgs. 163/2006), anche alle procedure ristrette, nelle quali la cauzione provvisoria non viene presentata unitamente alla richiesta di invito, ma solo successivamente insieme all’offerta. Come già spiegato nella determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, l’Autorità sottolinea che la cauzione provvisoria costituisce garanzia del versamento della sanzione e non presupposto per la sua applicazione e la sanzione può essere comminata anche nelle procedure ristrette.
Per quanto riguarda le modalità di applicazione del soccorso istruttorio ad un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), l’Autorità ha osservato che, in caso di mancata regolarizzazione la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara e, quindi, di tutto il costituendo RTI, che rappresenta un unico concorrente, indipendentemente dal fatto che l’inadempimento sia imputabile alla mandataria o ad una delle mandanti, non essendo consentito alla stazione appaltante ammettere al prosieguo della gara la sola mandataria nella veste di nuovo soggetto partecipante singolarmente o in raggruppamento con diverso operatore economico.